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Glossario finanziario - Fondo Comune di Investimento

Definizione

I fondi comuni di investimento rientrano nella categoria degli Organismi di Investimento Collettivo del Risparmio (OICR) e sono veicoli di investimento che svolgono la funzione di riunire le risorse finanziarie di una pluralità di risparmiatori in un unico patrimonio indifferenziato che viene investito in attività finanziarie.

Approfondimenti

Il D.Lgs. 58/1998 (Testo Unico della Finanza TUF) all'art.1 definisce il fondo comune di investimento “l’Oicr costituito in forma di patrimonio autonomo, suddiviso in quote, istituito e gestito da un gestore”.
Il patrimonio di un fondo comune è costituito dal complesso di beni (strumenti finanziari, crediti, liquidità o altri beni) conferiti dai partecipanti; è autonomo perché è un'entità giuridicamente distinta sia dai patrimoni dei singoli partecipanti, sia dal patrimonio del gestore (separazione patrimoniale).
La partecipazione a un fondo comune di investimento è possibile mediante la sottoscrizione delle quote che possono essere nominative o al portatore in base al regolamento del fondo. Tali quote incorporano uguali diritti e sono tutte di uguale valore. Ogni partecipante acquisisce il diritto su una parte del patrimonio, proporzionale al proprio conferimento. In tal modo egli si assume anche il rischio derivante dagli investimenti effettuati dal gestore.
Ai sensi dell’articolo 37 del Testo Unico della Finanza il regolamento di ciascun fondo comune ne stabilisce le caratteristiche principali: denominazione e durata; modalità di partecipazione; organi competenti per la scelta degli investimenti; tipo di beni, strumenti finanziari e altri valori investibili; criteri di determinazione dei proventi; spese a carico del fondo e della società di gestione del risparmio; misura e criteri delle provvigioni per la società di gestione e oneri a carico dei partecipanti; modalità di pubblicità del valore delle quote; se il fondo è un fondo feeder o meno.
Il patrimonio del fondo deve essere gestito nel rispetto di una serie di regole finalizzate a ridurre i rischi degli investimenti e a produrre un rendimento. Ciò determina l'impossibilità, da parte del singolo partecipante, di influire sulle modalità di gestione del fondo e sulle scelte di investimento.
L'investimento in un fondo comune risponde a due esigenze fondamentali:
• ottenere una diversificazione ottimale del portafoglio investito, difficilmente replicabile dal singolo investitore a motivo della ridotta dotazione patrimoniale;
• affidare il proprio patrimonio ad operatori dotati di elevata professionalità ed esperienza in materia di asset management.
La struttura di un fondo comune prevede la presenza di diverse entità: la Società di Gestione, la Banca Depositaria, i partecipanti. Le attività svolte da questi soggetti sono sottoposte al controllo pubblico della Banca d'Italia e della Consob secondo criteri stabiliti dal Ministero dell’Economia.
La società di gestione esercita le funzioni di amministrazione e investimento dei fondi raccolti, mentre la banca depositaria quelle di custodia dei titoli e di controllo dell'attività svolta dalla Sgr.
L'investimento in un fondo comune può avvenire con un versamento in unica soluzione (Piano di Investimento del Capitale – PIC) o attraverso versamenti periodici (Piani di Accumulo - PAC).
I documenti chiave a cui ha diritto il sottoscrittore delle quote del fondo sono:
• KID, un documento di sintesi delle caratteristiche più importanti del fondo;
• Prospetto informativo, un insieme di informazioni approvate dalla Consob e necessarie a una valutazione consapevole del prodotto;
• Regolamento, documento che illustra il funzionamento del fondo, le sue caratteristiche e altre informazioni rilevanti per la sua valutazione.
I fondi comuni di investimento si distinguono in diverse categorie, in funzione di alcune caratteristiche rilevanti:
• in base alle modalità di sottoscrizione e rimborso i fondi comuni possono essere aperti o chiusi;
• in base al regime di commercializzazione delle quote i fondi comuni possono essere armonizzati o non armonizzati; soltanto per i primi è prevista la possibilità di vendere le quote in qualsiasi paese dell'Unione Europea senza dover richiedere l'autorizzazione dell'autorità di vigilanza di ogni stato membro (regime del mutuo riconoscimento);
• in base agli obiettivi strategici e alle attività oggetto di investimento si distinguono fondi mobiliari, fondi immobiliari e fondi pensione;
• in base agli strumenti in cui il fondo investe si distinguono: fondi azionari, obbligazionari, bilanciati, monetari;
• in base alla modalità nella distribuzione dei proventi possono essere fondi ad accumulazione dei proventi (non distribuiscono i risultati di gestione agli investitori, che vengono automaticamente reinvestiti nel fondo e progressivamente capitalizzati) o fondi a distribuzione dei proventi (consentono al risparmiatore di scegliere tra l'incasso della cedola o il suo reinvestimento immediato).
I fondi mobiliari e i fondi pensione possono essere di tipo aperto o chiuso, mentre i fondi immobiliari rientrano tra le diverse categorie di fondi chiusi.

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