Glossario finanziario - Fondo Comune di Investimento Mobiliare Aperto
Definizione
Tipologia di fondo comune in cui è riconosciuta ai partecipanti la possibilità di sottoscrivere quote o chiederne il rimborso in qualunque momento.
Approfondimenti
I fondi comuni di investimento mobiliare aperti sono stati istituiti con la legge n. 77 del 23 marzo 1983, successivamente modificata con il Dlgs n. 83 del 25 gennaio 1992, di recepimento delle direttive CEE n. 85/611 e n. 88/620 in materia di organismi di investimento collettivo in valori mobiliari.
La loro caratteristica fondamentale consiste nel fatto che gli investitori possono, in qualsiasi momento, sottoscriverne le quote, dietro versamento del corrispondente controvalore oppure richiederne il rimborso. Ciò rende il patrimonio del fondo comune aperto di entità variabile, in funzione delle sottoscrizioni e dei rimborsi pervenuti ad una determinata data.
A causa di tale variabilità, il valore della quota viene calcolato con frequenza giornaliera dalla banca depositaria. Il valore di ogni quota si ottiene suddividendo il NAV per il numero di quote in circolazione. Il NAV (Net Asset Value) rappresenta la somma del valore di tutti gli strumenti finanziari e della liquidità presenti nel fondo, al netto di eventuali oneri. I fondi comuni di investimento mobiliare aperti (con l'eccezione dei fondi flessibili) sono tenuti a indicare nel prospetto informativo un parametro oggettivo di riferimento (benchmark) rappresentativo della rischiosità del fondo e indicativo della composizione del portafoglio dello stesso.
Fermo restando che la società nell'esercizio dell'attività di gestione non può vendere titoli da essa stessa emessi, acquistare metalli preziosi, concedere prestiti e vendere titoli allo scoperto, esistono alcuni limiti nelle scelte di investimento dei fondi aperti:
A. con riferimento al patrimonio netto del fondo:
• max 10% in valori mobiliari non quotati ufficialmente o non ammessi sui mercati regolamentati, oppure in altri titoli di credito individuati secondo liquidità e solvibilità dalla Banca d'Italia;
• max 5% in altri organismi di investimento collettivo in valori mobiliari;
• max 5% in titoli emessi da uno stesso emittente. Tale valore può salire al 10% se l'insieme di operazioni di questo tipo non eccede comunque il 40% del patrimonio netto del fondo, può salire al 35% se tali titoli sono emessi o garantiti da uno stato membro dell'Unione Europea oppure può salire al 100% se si tratta di sei emissioni differenti in cui ciascuna coincide al massimo per il 30%;
• max 25% in titoli obbligazionari emessi da banche.
B. con riferimento al singolo emittente:
• max 5% di titoli azionari con diritto di voto oppure;
• max 10% se tale partecipazione non consente comunque di esercitare il controllo.
In base a quanto stabilito da Assogestioni i fondi comuni d'investimento mobiliare aperti si classificano in:
• azionari;
• obbligazionari;
• bilanciati.
Sempre con riferimento ai beni oggetto di investimento, la normativa opera una distinzione tra OICR armonizzati e non armonizzati. In base alla direttiva 85/611/CEE sono armonizzati gli OICR che investono il loro patrimonio in valori mobiliari o altre attività finanziarie liquide, che rispettano il principio della ripartizione dei rischi e che prevedano il rimborso (o riacquisto) delle quote a valere sul patrimonio stesso. Il principale vantaggio degli OICR armonizzati consiste nel fatto che essi possono essere commercializzati all'interno dell'Unione Europea in regime di mutuo riconoscimento, una volta ottenuta l'autorizzazione dell'autorità di vigilanza del paese di origine.
I fondi comuni d'investimento mobiliare aperti non sono soggetti alle imposte sui redditi. Le ritenute operate sui capital gain si applicano a titolo d'imposta. Sul risultato della gestione del fondo, maturato in ciascun anno, la società di gestione preleva un ammontare pari al 12,5% a titolo d'imposta sostitutiva.
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