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Glossario finanziario - Organismo di Investimento Collettivo in Valori Mobiliari (OICVM)

Definizione

OICR che rientra nell’ambito di applicazione della Direttiva UCITS 2009/65/CE sugli Organismi di investimento collettivo del risparmio come fondi comuni mobiliari, SICAV e SICAF.

Approfondimenti

Gli OICR come i fondi mobiliari comuni, le Sicav (Società di investimento a capitale variabile), le Sicaf (Società di investimento a capitale fisso) che rispettano le norme e i vincoli della Direttiva UCITS 2009/65/CE sono definiti OICVM ossia Organismi di investimento collettivo in valori mobiliari (in inglese UCIT, da cui il nome della direttiva). Il Regolamento sulla gestione collettiva del risparmio della Banca d’Italia e il TUF (Testo unico della finanza) disciplinano i limiti e i modelli amministrativi degli OICR e delle società che li gestiscono nel quadro delle normative europee. Sono determinati, fra gli altri, gli obblighi di separazione del patrimonio del fondo da quello della società di gestione, il ruolo della banca depositaria, i criteri di rischio e gli obblighi di pubblicità e di informativa obbligatoria ai clienti.
Gli OICVM possono investire solamente in valori mobiliari (ossia azioni e obbligazioni di mercati regolamentati, in via di quotazione etc., strumenti del mercato monetario), quote di OICVM e OICR (non oltre il 10% del patrimonio), in depositi presso banche, derivati e OTC (ma solo su quelli più trasparenti) in strumenti del mercato monetario “diversi” (ma garantiti da stato o società quotate, da istituti vigilati o approvati). Gli OICVM possono inoltre investire in altri strumenti da quelli sopra indicati, ma solo entro la soglia del 10% del patrimonio. Gli OICVM non possono investire in metalli preziosi o certificati che li rappresentino. Di conseguenza gli OICVM sono veicoli di investimento in attività liquide, ossia in valori mobiliari, e non possono impiegare la maggior parte del proprio patrimonio per esempio in investimenti immobiliari.
In termini di concentrazione e rischio gli OICVM possono investire al massimo il 5% del proprio patrimonio in valori mobiliari o strumenti di mercato monetario di un solo emittente. Questa soglia può in determinati casi essere ampliata dagli Stati membri a fronte di circostanze o garanzie specifiche. Gli investimenti degli OICVM devono inoltre essere coerenti con la loro politica di investimento e i rischi devono essere adeguatamente controllati. Il TUF distingue tra OICVM italiani (Organismi di investimento collettivo in valori mobiliari italiani) e OICVM UE (Organismi di investimento collettivo in valori mobiliari UE), che sono costituiti in uno Stato diverso dall’Italia.

Acronimo

OICVM

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Organismo di Investimento Collettivo in Valori Mobiliari (OICVM)

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