Glossario finanziario - Azione Privilegiata
Definizione
Categoria di azioni che attribuisce ai titolari un diritto di priorità rispetto agli azionisti ordinari in sede di distribuzione degli utili e di rimborso del capitale allo scioglimento della società, comportando, tuttavia, la limitazione dei diritti amministrativi (diritto di voto, diritto di impugnativa delle delibere assembleari, diritto di recesso, diritto di opzione).
Approfondimenti
L'azione privilegiata, al pari dell'azione ordinaria, rappresenta l'unità minima di partecipazione al capitale di una società, ed attribuisce sia diritti amministrativi, sia diritti patrimoniali. Tuttavia il contenuto dei diritti patrimoniali può essere liberamente stabilito dalla società e, di norma, prevede alcuni vantaggi rispetto alle azioni ordinarie. Generalmente le società riconoscono un rendimento addizionale (e una prelazione) rispetto al dividendo delle azioni ordinarie. Inoltre gli azionisti privilegiati godono di una prelazione nel riaparto del patrimonio a seguito del fallimento o dello scioglimento della società rispetto ai soli azionisti ordinari.
A fronte di questi vantaggi patrimoniali vi sono, in genere, alcune restrizioni dei diritti amministrativi, infatti gli azionisti privilegiati possono votare soltanto nelle assemblee straordinarie, ma non ordinarie.
Con l'entrata in vigore della Riforma del Diritto Societario, il legislatore ha ampliato l'autonomia statutaria delle società che ora possono emettere liberamente diverse categorie di azioni con differente contenuto in materia di diritto di voto e non è più necessario che l'assenza del diritto di voto si accompagni a privilegi di natura patrimoniale. Questo limite è infatti rimasto in vigore soltanto per le società con azioni quotate su un mercato regolamentato, le quali possono emettere azioni a voto limitato soltanto nella forma di azioni di risparmio.
Rimane in vigore per tutte le società il limite, previsto anche nella vecchia disciplina, che stabilisce che il complesso delle azioni con voto limitato non può superare la metà del capitale sociale.
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