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Glossario finanziario - Azione Privilegiata

Definizione

Categoria di azioni che attribuisce ai titolari un diritto di priorità rispetto agli azionisti ordinari in sede di distribuzione degli utili e di rimborso del capitale allo scioglimento della società, comportando, tuttavia, la limitazione dei diritti amministrativi (diritto di voto, diritto di impugnativa delle delibere assembleari, diritto di recesso, diritto di opzione).

Approfondimenti

L'azione privilegiata, al pari dell'azione ordinaria, rappresenta l'unità minima di partecipazione al capitale di una società, ed attribuisce sia diritti amministrativi, sia diritti patrimoniali. Come l’azione ordinaria, l’azione privilegiata è nominativa, ma l’azione privilegiata si differenzia dalle azioni ordinarie per altre caratteristiche, di solito riassumibili in maggiori diritti patrimoniali (per esempio il diritto a determinate quote di utili o a un dividendo superiore a quello delle azioni ordinarie) e minori diritti politici (assenza del diritto di voto nell’assemblea ordinaria per esempio). Esistono tuttavia caratteristiche specifiche delle varie categorie di azioni privilegiate che possono essere anche diverse per la medesima società. Storicamente i maggiori diritti patrimoniali e i minori diritti politici hanno fatto porre le azioni privilegiate a metà strada tra il capitale di rischio e il debito, in quanto le avvicinano al mondo delle obbligazioni, ma la varietà di “privilegi” possibile sul mercato è tale da imporre una disanima caso per caso.
Una caratteristica diffusa tra le azioni privilegiate è quella del dividendo cumulativo, cioè il diritto alla distribuzione dei dividendi (eventualmente anche arretrati) prima che gli utili siano distribuiti ai soci ordinari, quindi una sorta di diritto di prelazione sugli utili non distribuiti e la possibilità di un diritto al recupero delle cedole non distribuite nell’esercizio o in un certo numero di esercizi precedenti.
I privilegi possono anche essere di altra natura, per esempio le azioni privilegiate possono essere convertibili in un certo numero di azioni ordinarie o possono essere rimborsabili in determinate condizioni. Il riferimento normativo è all’articolo 2348 del Codice civile che sancisce che le azioni devono avere tutte uguale valore e uguali diritti, ma sono possibili eccezioni (le azioni privilegiate appunto) se determinate dallo statuto o dalle sue successive modifiche.

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