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Glossario finanziario - Azione di Risparmio

Definizione

Azione priva del diritto di voto che gode di privilegi patrimoniali rispetto alle azioni ordinarie e di altre caratteristiche specifiche.

Approfondimenti

L’azione di risparmio è specificamente descritta dall’articolo 145 del TUF. Possono emettere azioni di risparmio solo le società quotate in mercati regolamentati, italiani ed europei. Le azioni di risparmio sono prive di diritti politici (di voto), ma hanno particolari privilegi patrimoniali. Questi sono definiti dall’atto costitutivo che ne determina contenuto del privilegio, condizioni, limiti, modalità e termini dell’esercizio. Deve essere previsto anche il diritto dei soci in caso di esclusione dalle negoziazioni delle ordinarie e di risparmio. Come tutte le azioni diverse dalle ordinarie, le azioni di risparmio non possono superare il 50% del capitale sociale. Le azioni di risparmio possono essere emesse anche in sede di aumento di capitale ex art. 2441 o in sede di conversione di azioni già emesse. Per i possessori di azioni di risparmio è prevista un’assemblea speciale dedicata.
A differenza delle azioni ordinarie e degli altri tipi di azione, le azioni di risparmio possono anche essere al portatore, possibilità condivisa anche dalle azioni di SICAV nell’ordinamento italiano. Non possono essere però azioni di risparmio quelle appartenenti ad amministratori, sindaci o direttori generali della quotata.
In genere, alle azioni di risparmio viene assegnato, in caso di distribuzione degli utili, un dividendo minimo annuo (calcolato in percentuale sul valore nominale) ed uno scarto minimo sul dividendo delle azioni ordinarie sulle azioni ordinarie in sede di rimborso del capitale. Può anche essere prevista una quota degli utili distribuibili da assegnare in dividendo agli azionisti di risparmio. Se in un esercizio contabile la consistenza degli utili imponga l'assegnazione di un dividendo inferiore al minimo garantito, la differenza può essere corrisposta entro i due esercizi contabili successivi.
A fronte di un vantaggio patrimoniale, le azioni di risparmio sono del tutto prive del diritto di voto sia nelle assemblee ordinarie sia in quelle straordinarie, senza per questo precludere al possessore la qualifica di socio a tutti gli effetti. Esse, tuttavia, consentono la partecipazione alle sole assemblee speciali dei possessori di azioni di risparmio, costituite per la tutela dei diritti della categoria.
La legge prevede anche alcune limitazioni all'emissione: non più del 50% del capitale azionario può essere costituito da azioni di risparmio o da altre categorie di azioni senza voto o a voto limitato o condizionato. Questo al fine di limitare il potere degli azionisti ordinari, che, altrimenti, potrebbero controllare la società pur essendo titolari di una bassa percentuale del capitale.

Esempio

La società Vega prevede nel proprio statuto la corresponsione ai titolari di azioni di risparmio di un dividendo annuo minimo pari al 5% del valore nominale, con uno scarto del 1%. A seguito degli utili risultanti dal bilancio relativo all'ultimo esercizio contabile, la società Vega corrisponde effettivamente ai propri azionisti di risparmio un dividendo pari a 5%. Volendo tuttavia corrispondere anche agli azionisti ordinari un dividendo, la società dovrà suddividere gli utili residui tra azionisti ordinari e di risparmio in modo tale che il dividendo percepito da questi ultimi risulti, sempre e in ogni caso, superiore dell'1% al dividendo percepito dagli azionisti ordinari.
Ad esempio potrà adottare la seguente ripartizione:
- dividendo azionisti ordinari: 4%
- dividendo azionisti di risparmio: 7%.
Nel caso in cui l'esercizio si fosse chiuso in perdita, gli azionisti di risparmio avrebbero acquisito il diritto di percepire, il prossimo anno, un dividendo pari a 10%, ossia la somma del dividendo dell'esercizio in perdita e di quello successivo.

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