Glossario finanziario - Azione Ordinaria

Definizione

Categoria di azione che non attribuisce ai detentori alcun privilegio in relazione alla distribuzione dei dividendi o alla ripartizione dell'attivo in sede di liquidazione della società.

Approfondimenti

L’azione ordinaria rappresenta l’unità minima di partecipazione al capitale di una società. Le caratteristiche distintive delle azioni ordinarie riguardano i pagamenti discrezionali di dividendi, i diritti residuali sul capitale della società, la responsabilità limitata e il diritto di voto nelle assemblee societarie.
I profitti derivanti dal possesso di azioni ordinarie sono rappresentati dai dividendi e dai guadagni in conto capitale (capital gain).
Il pagamento e l’ammontare dei dividendi sono determinati dal Consiglio di Amministrazione (CdA) della società emittente (eletto dagli azionisti ordinari) e approvati dall’assemblea ordinaria. Tuttavia il diritto degli azionisti a ricevere il dividendo non è assoluto; nel caso in cui, pur in presenza di utili positivi, il CdA e l'assemblea ordinaria decidano di non distribuire gli utili gli azionisti non riceveranno nulla. In generale, però, quando gli utili non vengono distribuiti sono automaticamente reinvestiti nella società stessa contribuendo ad incrementare i profitti dell'esercizio successivo.
Dal 1° luglio 2014, la riforma tributaria prevede che i dividendi (derivanti da partecipazioni non qualificate) percepiti da persone fisiche siano soggetti ad una ritenuta alla fonte a titolo d’imposta del 26%. La principale componente di remunerazione delle azioni ordinarie è comunque rappresentata dal capital gain, ossia dalla differenza tra il prezzo di acquisto ed il prezzo di vendita dell'azione stessa. Anche i capital gain sono tassati secondo un'aliquota del 26%.
Questa particolare caratteristica dell'ordinamento tributario italiano fa sì che per i soci risulti indifferente percepire redditi in forma di dividendo o di guadagno in conto capitale. In caso di fallimento o di scioglimento della società, gli azionisti ordinari possono vantare soltanto un diritto residuale. Ciò significa che essi avranno diritto a suddividersi pro quota ciò che residua dopo il soddisfacimento di tutte le altre categorie di stakeholder: i creditori, i lavoratori dipendenti, gli obbligazionisti, l’amministrazione tributaria e gli azionisti privilegiati. Tale caratteristica rende le azioni ordinarie più rischiose dei titoli di debito e delle azioni privilegiate.
Una delle principali caratteristiche associate alle azioni ordinarie è costituita dal beneficio della responsabilità limitata. Essa implica che le eventuali perdite degli azionisti siano limitate all’ammontare dei conferimenti inizialmente apportati nell’impresa a titolo di capitale, anche qualora il valore delle attività dell’impresa scenda al di sotto di quello dei debiti dovuti. In altre parole, il patrimonio personale dell’azionista resta estraneo rispetto ai diritti vantati dai creditori della società in caso di fallimento.
Un'altra caratteristica delle azioni ordinarie è la titolarità di un diritto di voto pieno che fa sì che gli azionisti possano partecipare, pro-quota, ai fatti sociali e alla formazione della volontà assembleare. In generale ad ogni azione spetta un voto, ma dal 2014 è consentita anche l’assegnazione del voto plurimo o del voto maggiorato alle azioni ordinarie (L. 11 agosto 2014, n.116) e quindi di assegnare più di un voto a ogni azione. Nel caso del voto plurimo si possono ottenere fino a 3 voti per azione su determinate materie, nel caso del voto maggiorato fino a 2 voti senza limiti di materia di trattazione assembleare.

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