Le SIM

Società di Intermediazione Mobiliare



FTA Online News, Milano , 21 Set 2007 - 09:59

Le società di intermediazione mobiliare hanno sostituito i vecchi agenti di cambio. Sono società iscritte in un apposito albo tenuto dalla Consob. A loro, insieme alle altre imprese di investimento e alle banche, è riservato l'esercizio professionale dei servizi di investimento nei confronti del pubblico. Le sim possono operare nei mercati nei mercati regolamentati italiani, nei mercati comunitari e nei mercati extracomunitari riconosciuti dalla Consob.

Le sim svolgono attività di:

- negoziazione titoli per conto terzi (brokerage);
- collocamento dei titoli senza garanzia (selling);
- negoziazione titoli per conto proprio (dealing);
- collocamento dei titoli con garanzia (underwriting);
- gestione di portafogli finanziari;
- raccolta e trasferimento di ordini di acquisto e vendita.

Le sim che svolgono attività di dealing/underwriting hanno un portafoglio di titoli di proprietà e quindi sono soggette al rischio di mercato perché proprietari dell'azione trattata. Le sim che invece si occupano di brokerage/selling negoziano per conto terzi e dunque vanno incontro soltanto ad un rischio operativo e di reputazione.

Istituite nel 1991 e successivamente riformate nel 1996 dal decreto Eurosim, le società di intermediazione mobiliare trovano il loro assetto definitivo nel 1998 con l’approvazione del Testo unico della finanza. Rientrano nella categoria delle “imprese di investimento”, insieme alle imprese di investimento comunitarie ed extracomunitarie, e sono definite come quelle imprese, con sede legale e direzione generale in Italia, diverse dalle banche e dagli intermediari finanziari iscritti nell’elenco previsto dall’articolo 107 del T.U. bancario, autorizzate a svolgere i servizi di investimento. Le Sim possono inoltre prestare professionalmente nei confronti del pubblico i servizi accessori e altre attività finanziarie, nonché le attività connesse o strumentali.

Le sim che ottengono l’autorizzazione in Italia possono operare, anche senza stabilirvi succursali, sia in uno Stato comunitario sia in uno Stato extracomunitario. In quest’ultimo caso, tuttavia, è necessaria la preventiva autorizzazione della Banca d’Italia.

 


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