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Glossario finanziario - Rimborso del Capitale

Definizione

Restituzione, da parte dell’emittente, del capitale versato dall’obbligazionista o dall'azionista al momento della sottoscrizione o dell’acquisto del titolo.

Approfondimenti

Esistono diverse modalità attraverso cui l’emittente può estinguere il debito contratto nei confronti degli obbligazionisti. Il rimborso del capitale può avvenire in un’unica soluzione, alla scadenza dell’obbligazione, oppure si può definire un piano di ammortamento con la restituzione periodica di quote del capitale versato.
Tra le condizioni del prestito obbligazionario si può includere una clausola che dà la possibilità all’emittente di procedere ad un rimborso anticipato di tutto il capitale, interrompendo, così il pagamento delle cedole di interesse.
Nel caso di obbligazioni emesse in valuta estera, l’investitore può chiedere il rimborso in una valuta diversa, spostando il rischio di cambio in capo all’emittente.

Si può parlare anche di rimborso del capitale nel caso di investimento azionario, e questo a seguito del verificarsi di una delle cause tassative che determinano lo scioglimento della società. Esse sono:
1) il decorso del termine (art. 2448 c.c. c. 1 n. 1);
2) il conseguimento dell'oggetto sociale o la sopravvenuta impossibilità di conseguirlo (art. 2448 c.c. c. 1 n. 2);
3) l'impossibilità di funzionamento dell'assemblea o la continuata inattività dell'assemblea (art. 2448 c.c. c. 1 n. 3);
4) la riduzione del capitale al di sotto del minimo legale, salvo quanto è disposto dall'art. 2447 c.c. (art. 2448 c.c. c. 1 n. 4);
5) la deliberazione dell'assemblea (art. 2448 c.c. c. 1 n. 5);
6) le altre cause esplicitamente previste dall'atto costitutivo (art. 2448 c.c. c. 1 n. 6);
7) il provvedimento dell'autorità governativa (art. 2448 c.c. c. 2);
8) la dichiarazione di fallimento (art. 2448 c.c. c. 2);
9) il mancato ripristino del rapporto minimo obbligatorio tra azioni ordinarie e azioni di risparmio o a voto limitato, se alterato in seguito a riduzione del capitale per perdite (art. 1/15 c. 8 e 9 l. 216/1974);
10) la dichiarazione di nullità dell'atto costitutivo ex art. 2332 c.c. (art. 2332 c.c. art 2448 c.c. c. 2 ).
L'ammontare del rimborso dipende dalla causa dello scioglimento e dalla situazione economico/patrimoniale della società al momento della liquidazione. Si può verificare il caso di rimborso nullo in caso di fallimento societario o di altre procedure concorsuali.

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