Glossario finanziario - Buy Back

Definizione

Operazione di riacquisto di azioni proprie precedentemente collocate sul mercato.

Approfondimenti

L'acquisto di azioni proprie è disciplinato dall'art. 132 d.lgs. 24 febbraio 1998 n.58, in armonia con l'art. 2357 codice civile, che ne stabilisce le modalità e ne pone i vincoli.
Il primo limite è quello che pone un tetto all’acquisto di azioni proprie nell’ammontare degli utili distribuibili e delle riserve disponibili dell’ultimo bilancio approvato.
Possono essere acquistate soltanto azioni interamente liberate e soprattutto per ogni buy back è necessaria l’autorizzazione dell’assemblea che fissa dell’operazione: modalità, numero massimo di azioni da acquistare, durata dell’operazione accordata (comunque non superiore ai 18 mesi), corrispettivo minimo e corrispettivo massimo.
Il valore nominale delle azioni acquistate non può mai eccedere la quinta parte del capitale sociale (20%) e si tiene conto a tal fine anche delle azioni possedute da società controllate.
Queste limitazioni si applicano anche agli acquisti fatti tramite fiduciaria o per interposta persona.

L'acquisto di azioni proprie può avere luogo per diversi motivi:
1) per sostenere o difendere la quotazione del titolo (a vantaggio degli azionisti);
2) per ostacolare l'ingresso di soci "non graditi";
3) per disporre di azioni da scambiare con una partecipazione in un'altra società;
4) in vista di una riduzione di capitale sociale non ancora deliberata ma programmata.

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