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Glossario finanziario - Riduzione del Capitale

Definizione

Operazione di finanza straordinaria finalizzata a ridurre il capitale sociale.

Approfondimenti

La riduzione del capitale sociale può avvenire qualora risulti un esubero del capitale per il conseguimento dell'oggetto sociale o nel caso in cui si accertino perdite d'esercizio superiore a un terzo del capitale sociale.
In caso di perdita occorre mettere in rilievo tre situazioni:
1) perdita inferiore ad un terzo del capitale sociale;
2) perdita superiore ad un terzo del capitale sociale (art. 2446 c.c.);
3) perdita di oltre un terzo del capitale sociale che riduce al di sotto del minimo stabilito il capitale (art. 2447 c.c.).
Nel primo caso non vi è alcun obbligo legale di adottare provvedimenti per il riassorbimento della perdita.
Quando la perdita risulta, invece, superiore ad un terzo del capitale sociale, ma non tale da ridurre al di sotto del minimo il capitale, gli amministratori o il consiglio di gestione, o in caso di inerzia il collegio sindacale, devono senza indugio convocare l’assemblea per gli opportuni provvedimenti.
All’assemblea dovrà essere sottoposta una relazione sulla situazione patrimoniale della società. La relazione e le osservazione devono restare depositate in copia nella sede della società durante gli otto giorni che precedono l’assemblea, perché i soci possano prenderne visione. L’assemblea dovrà adottare una decisione: immediata riduzione del capitale o rinvio della decisione all’esercizio successivo. Se entro l’esercizio successivo la perdita non si riduce a meno di un terzo, l’assemblea ordinaria che approva il bilancio di tale esercizio deve ridurre il capitale in proporzione alle perdite. In mancanza gli amministratori devono chiedere al tribunale che venga disposta la riduzione del capitale in ragione delle perdite risultanti dal bilancio.
Se, infine, per la perdita di oltre un terzo del capitale, questo si riduce al di sotto del minimo legale (art. 2327 c.c.), gli amministratori o il consiglio di gestione e, in caso di loro inerzia il consiglio di sorveglianza, devono senza indugio convocare l’assemblea per deliberare la riduzione del capitale e il contemporaneo aumento del medesimo ad una cifra non inferiore al detto minimo, o la trasformazione della società.
L’assemblea straordinaria può, inoltre, deliberare la riduzione volontaria (art. 2445 c.c) dell’ammontare del capitale sociale sia mediante liberazione dei soci dall’obbligo dei versamenti ancora dovuti, sia mediante rimborso del capitale ai soci, nei limiti ammessi dagli artt. 2327 e 2413 del c.c..
La deliberazione può essere eseguita soltanto dopo tre mesi dal giorno dell’iscrizione nel registro delle imprese, purché entro questo termine nessun creditore sociale anteriore all’iscrizione abbia fatto opposizione. Il tribunale, quando ritenga infondato il pericolo di pregiudizio per i creditori oppure la società abbia prestato idonea garanzia, dispone che la riduzione abbia luogo nonostante l’opposizione.

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