Glossario finanziario - Aggiotaggio

Definizione

Reato compiuto da colui che diffonde notizie false oppure pone in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonee a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari.

Approfondimenti

L'art. 185 del D.lgs n. 58/1998 (Testo Unico dell'Intermediazione Finanziaria ) definisce manipolazione del mercato (aggiotaggio) il comportamento di chiunque diffonde notizie false o pone in essere operazioni simulate o altri artifizi concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari. Tale reato è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da € 20.000 a 5.000.000 €.
Si tratta di un comportamento, che generalmente si manifesta nella diffusione di notizie false, finalizzato a generare un movimento al rialzo o al ribasso delle quotazioni di Borsa.
La CONSOB è l’autorità di vigilanza dei mercati cui spetta il controllo sull’aggiotaggio.

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