Scudo Fiscale

Il Rimpatrio o la Regolarizzazione di attività finanziarie o patrimoniali detenute all'estero



FTA Online News, Milano, 11 Dic 2009 - 12:19
Lo scudo fiscale e' un provvedimento deciso dal governo e inserito nel decreto legge 3 agosto 2009, n. 103, contenente disposizioni correttive del decreto-legge anticrisi n. 78 del 2009.

Il decreto legge e' stato poi convertito in legge, con modificazioni, con la legge 3 ottobre 2009, n. 141. L'articolo 13-bis del decreto legge n. 103 prevede l'istituzione di un'imposta straordinaria su attivita' finanziarie e patrimoniali esportate o detenute all'estero anteriormente al 31 dicembre 2008 in violazione dei vincoli valutari, degli obblighi tributari sanciti dalle disposizioni sul cosiddetto “monitoraggio fiscale”, e degli obblighi di dichiarazione dei redditi imponibili di fonte estera.
 
 
L'esecutivo intende in tal modo recuperare almeno in partel'ammanco di gettito fiscale generato dalle violazioni suddette, e rendere disponibile il ricavato per finalita' di risanamento del bilancio pubblico.
Il provvedimento prevede l'emersione delle suddette attivita' mediante due strade, il rimpatrio e la regolarizzazione.

Il rimpatrio, che puo' essere fisico ma anche solamente "giuridico", in questo caso l'attività finanziaria o patrimoniale rimarrebbe all'estero, riguarda attivita' finanziarie o patrimoniali detenute in qualsiasi Paese europeo ed extraeuropeo.
 
La regolarizzazione (ovvero l'emersione delle attivita' senza rimpatrio delle stesse) e' invece limitata alle sole attivita' detenute in Paesi appartenenti all'Unione Europea e a quelli con cui esiste un effettivo scambio di informazioni.
Il pagamento dell'imposta permette ai soggetti che intendono approfittare del provvedimento di annullare le violazioni di natura tributaria e le relative sanzioni amministrative. L'emersione delle attivita' all'estero consente anche al dichiarante e ai soggetti solidalmente obbligati di precludere al Fisco, limitatamente agli imponibili emersi, ogni accertamento tributario e contributivo per i periodi d’imposta che hanno termine al 31 dicembre 2008. Il rimpatrio o la regolarizzazione non possono costituire elemento a sfavore del contribuente in ogni sede amministrativa, giudiziaria, civile, amministrativa ovvero tributaria. Inoltre il dichiarante puo' contare su un elevato grado di segretezza riguardo ai dati e alle notizie comunicati agli intermediari incaricati del rimpatrio/regolarizzazione, dato che e' espressamente preclusa la possibilita' per l’amministrazione finanziaria di venirne a conoscenza.
 
Su questo ultimo punto il decreto legge si differenzia in modo sostanziale da provvedimenti analoghi adottati in altri paesi come Stati Uniti, Francia e Regno Unito, dove i soggetti che intendono approfittare dello scudo fiscale devono uscire dall'anonimato.

 
Ma a quanto ammonta l'imposta da pagare per conseguire gli effetti dell'emersione? Il decreto legge prevede un'aliquota del 50% (comprendente anche interessi e sanzioni) del rendimento presunto delle attività rimpatriate o regolarizzate. Questo rendimento e' stato fissato in un 2% annuo per i cinque anni precedenti l’operazione di emersione. In sostanza l'imposta e' pari al 5% del valore delle attivita'. Anche in questo caso la situazione e’ molto diversa rispetto a quella dei paesi esteri sopracitati dove il soggetto, oltre a una sanzione, deve pagare anche le imposte evase piu' gli interessi.
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