Fondo riservato

Un fondo d'investimento non armonizzato a cui partecipano solamente investitori qualificati



FTA Online News, Milano, 01 Apr 2010 - 17:21

Cos’è

E' un fondo d'investimento non armonizzato a cui partecipano solamente investitori qualificati. Tali investitori sono individuati dall'articolo 1 del decreto del Ministro del Tesoro del maggio 1999. Le categorie di soggetti che possono partecipare ai fondi riservati sono:

  1. le imprese di investimento;
  2. le banche;
  3. gli agenti di cambio;
  4. le società di gestione del risparmio (SGR)
  5. le società di investimento a capitale variabile (SICAV);
  6. i fondi pensione;
  7. le imprese di assicurazione
  8. le società finanziarie capogruppo di gruppi bancari
  9. le fondazioni bancarie;
  10. le persone fisiche e giuridiche e gli altri enti in possesso di specifica competenza ed esperienza in operazioni in strumenti finanziari espressamente dichiarata per iscritto dalla persona fisica o dal legale rappresentante della persona giuridica o dell'ente.

Tale caratteristica qualitativa degli investitori (operatori solitamente con disponibilita’ patrimoniali molto ampie) è proprio l’elemento distintivo dei fondi riservati e giustifica una disciplina meno rigorosa in merito ai limiti alle attività di investimento. In particolare ai fondi riservati è consentita una maggiore flessibilità regolamentare ed operativa, permettendo cosi’ ai gestori di perseguire strategie di investimento con un rapporto rischio/rendimento più elevato rispetto ad altri fondi.


Criteri di contenimento

Ad esempio, Banca d’Italia ha richiesto, nel regolamento dei fondi riservati, il rispetto dei seguenti criteri di contenimento e frazionamento del rischio minimali:

Fondi riservati chiusi mobiliari:

  1. l’investimento in strumenti finanziari non quotati di un unico emittente non può superare il 50 per cento del totale delle attività del fondo;
  2. il fondo non può assumere prestiti di valore complessivamente superiore al 30 per cento del valore complessivo netto del fondo;

Fondi riservati chiusi immobiliari:

  1. l’investimento in un unico bene immobile avente caratteristiche urbanistiche e funzionali unitarie non può superare i due terzi del totale delle attività del fondo;
  2. l’investimento complessivo in società che prevedano nell’oggetto sociale la possibilità di svolgere attività di costruzione non può superare il 25 per cento del totale delle attività del fondo.

Un altro tratto distintivo per i fondi riservati e’ la possibilita’ per i sottoscrittori di effettuare i versamenti di liquidita’ in piu’ soluzioni (entro i limiti previsti nel regolamento di gestione).


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