Il Factoring

Un tipo di contratto che consente alle aziende di cedere a terzi i propri crediti



FTA Online News, Milano, 26 Ott 2012 - 15:53

Il factoring è un tipo di contratto che consente alle aziende di cedere a terzi i propri crediti, ottenendo immediatamente o alla scadenza il loro valore nominale al netto dei costi di compravendita e gestione. La società finanziaria acquirente viene detta factor.

La cessione dei crediti può avvenire in due modi differenti: 

Pro solvendo che lascia al cliente il rischio dell'eventuale insolvenza dei debiti ceduti.

Pro soluto con cui il factor si assume il rischio di insolvenza dei debiti ceduti.

Esistono poi diversi tipi di servizi:

Il Full factoring che prevede l'acquisto da parte del factor dei crediti commerciali in maniera continuativa a condizioni prestabilite.

Il Maturity factoring in cui l’attività del factor si esplica unicamente nella gestione dei crediti dell’impresa mentre il cedente non riceve alcun finanziamento
Il Credit-cash factoring in cui la società di factoring anticipa al cliente il controvalore dei crediti commerciali ceduti

L'International Factoring invece è rivolto a clienti e debitori di Paesi differenti.

Principali vantaggi del factoring:

I principali vantaggi del factoring sono la velocità e sicurezza nei tempi di erogazione dei fondi, garanzia del buon fine dei crediti dell’impresa e contributo alla gestione dei crediti.

Dal punto di vista finanziario, in particolare, il factoring consente di ottimizzare la programmazione degli incassi. Altre funzioni svolte dal factoring dal punto di vista finanziario sono la copertura di necessità di fondi (in particolare per le imprese di dimensioni minori), sia di natura temporanea che cronica, e il supporto alla crescita del fatturato.

Il factoring è comunque un servizio ad elevato grado di personalizzazione, in relazione alle caratteristiche ed alle esigenze.

 

Costo del factoring

Sono due i principali ordini di costo del factoring:
Il costo finanziario (interessi), relativo al finanziamento implicito nel pagamento del credito prima della scadenza;
Il costo amministrativo (commissione), relativo alla gestione ed eventualmente alla garanzia di buon fine del credito; la commissione dipende dalla tipologia di servizi offerti e dalle caratteristiche (scadenze, importi, ecc.) dei crediti ceduti.

 

Chi può svolgere l’attività di factoring:

L’attività di factoring può essere esercitata da una banca o un intermediario finanziario ed avere come oggetto sociale l’esercizio dell’attività di acquisto di crediti di impresa. Le società di factoring devono essere costituite nella forma di società per azioni, di società in accomandita per azione, di società a responsabilità limitata o cooperative, devono possedere un capitale versato non inferiore a 5 volte il capitale minimo previsto per la costituzione delle società per azione e sono soggette alla disciplina degli art. 108 e 109 del TUB che richiedono il possesso di requisiti di onorabilità dei partecipanti al capitale sociale della società che svolge l’attività finanziaria, nonchè il requisito di onorabilità e professionalità dei soggetti che gestiscono l’impresa con tale oggetto sociale


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