Dossier titoli e capital gain, il nuovo regime fiscale

Le modifiche sul capital gain e sulle rendite finanziarie dopo il decreto Salva Italia



FTA Online News, Milano, 07 Giu 2012 - 17:47

Con l'introduzione del decreto "Salva Italia" n. 201 del 2011, è cambiata la modalità di calcolo dell'imposta di bollo applicata al dossier titoli.

Il vecchio modello, che prevedeva un'imposta a scaglioni da un minimo di 34,20 euro ad un massimo di 1.100 euro all'anno, nel 2012 lascerà il posto a una tassazione percentuale, pari allo 0,10% sul valore di mercato di tutte le attivita' finanziarie detenute, compresi i fondi comuni d'investimento e i conti di deposito.

Modalità ancora poco chiare:
Le modalità di calcolo dell'imposta non sono tuttavia ancora state chiarite del tutto. Per questo motivo molti broker tengono in sospeso l'addebito dei bolli trimestrali sul dossier fino a quando non sarà tutto definito nel dettaglio.

 

Capital Gain e rendite

Il decreto Salva Italia ha modificato anche il regime fiscale sul capital gain e rendite finanziarie con l'aliquota del 12,5% dell'imposta sostitutiva portata al 20%.
La nuova aliquota si applica alle plusvalenze realizzate (e dividendi) a partire dal 1° gennaio 2012 su Azioni, Obbligazioni, Fondi comuni d’investimento, Sicav, Etf, Etc, Covered warrant, Derivati, Pronti contro termine, Prestito Titoli.
Invariata la tassazione sui titoli di Stato (Bot, Btp e Cct) al 12,5%.
Scende invece l’aliquota sui conti correnti dal 27% dal 20%. Per le linee vincolate nel 2011 e con scadenza nel 2012 l’imposta sugli interessi sarà dovuta nella misura del 27% per la quota maturata fino al 31 dicembre 2011 e al 20% per la quota maturata nel corso del 2012.

 

Minsuvalenze:

Tutte le minusvalenze accantonate al 31/12/2011, in regime amministrato, saranno portate in deduzione delle plusvalenze realizzate successivamente, per una quota pari al 62,50% del loro ammontare. Tutte le minusvalenze realizzate a partire dal 1° gennaio 2012 saranno riconosciute per il loro intero ammontare.
Esempio di calcolo:
Minusvalenza: al 31/12/2011  € 1.000               al 01/01/2012  € 625 ( 62,50% di € 1.000)

L’affrancamento:

La riforma prevede la possibilità di avvalersi della cosiddetta opzione di “affrancamento” che permette di utilizzare i valori al 31/12/2011 per il calcolo dei redditi diversi realizzati dal 01/01/2012. Nella fattispecie l’affrancamento consente di applicare l’aliquota del 12,50% sulle plusvalenze potenziali al 31 dicembre 2011 e far emergere le minusvalenze potenziali alla medesima data, determinate valorizzando il proprio patrimonio ai prezzi del 31 dicembre 2011.



 


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