La Concorrenza Sleale

Cos'è e quali leggi la disciplinano



FTA Online News, Milano, 19 Giu 2009 - 11:34

Gli atti di concorrenza sleale si configurano quando al principio di leale competizione nel settore economico si oppongono fattori di distorsione che alterano in maniera illegale la concorrenza di più soggetti giuridici sul mercato.

L’articolo 2598 del codice civile è quello che disciplina con maggiore specificità questa particolare fattispecie di reato.

In base ad esso compie concorrenza sleale chiunque usi nomi o segni distintivi con lo scopo di creare confusione con i marchi utilizzati legittimamente da altri.

Chi “imita servilmente i prodotti di un concorrente” o cerca di creare confusione con i suoi prodotti compie un atto di concorrenza sleale.

In base all’articolo 2598 anche chi diffonde notizie o “apprezzamenti” sui prodotti o le attività di un concorrente al fine di screditarlo, compie un atto di concorrenza sleale. In questo senso i danni arrecati ai concorrenti in maniera difforme dai principi di correttezza professionale sono da considerarsi come altrettante violazioni.

Un altro caso in cui si configura chiaramente il reato di concorrenza sleale è quello che deriva dall’appropriazione di vantaggi tipici dei prodotti di un concorrente.

Quanto su elencato fa subito comprendere lo stretto legame tra le norme sulla concorrenza sleale e quelle che tutelano i segni distintivi (2563 e seguenti) e i diritti di brevetto (2584 e successivi).

Va anche evidenziato che a quanto stabilito dalle norme nazionali contro il principio di concorrenza leale sul mercato si aggiungono le indicazioni dei trattati europei che prevedono un ruolo centrale per la concorrenza e per i principi di lealtà che devono ispirare la competizione sul mercato europeo.

In Italia diversi organi vigilano sulla corretta applicazione delle normative e sulla leale competizione dei soggetti economici. Fra questi vale la pena di ricordare sia l’Autorità per la Concorrenza che le Camere di commercio a cui è attribuito questo potere di controllo dalla legge 580 del 1993.

Altri importanti soggetti chiamati a vigilare contro i casi di concorrenza sleale sono i consigli degli ordini professionali. Uno specifico riferimento a questa loro facoltà è contenuto nell’articolo 2601 del codice civile. È infatti considerato un caso di concorrenza sleale quello dell’applicazione di un tariffario inferiore a quello minimo stabilito dagli ordini professionali.

Altri casi di concorrenza sleale sono previsti per il caso specifico delle società pubbliche che devono garantire un uguale trattamento a tutti i propri clienti. Sulla leale competizione sul mercato vigila, a livello comunitario anche l’Antitrust europeo.


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