Capitale Sociale

Il capitale sociale rappresenta il valore delle somme e dei beni conferiti dai soci



FTA Online News, Milano, 27 Giu 2008 - 12:07

Cos’è

Il capitale sociale rappresenta il valore delle somme e dei beni conferiti dai soci, a titolo di capitale di rischio, all’atto di costituzione della società. Esso è suddiviso in quote di pari valore che sono assegnate ai soci in proporzione alla parte di capitale da essi sottoscritta e versata. Nelle società per azioni il capitale sociale è suddiviso in un determinato numero di titoli (azioni), ognuno dei quali incorpora una determinata quota di partecipazione ed i diritti sociali ad essa relativi. Il capitale sociale è utilizzato anche come parametro per lo svolgimento di alcune attività delle società come la convocazione dell’assemblea che si costituisce quando è rappresentata almeno la metà del capitale sociale.

 

Nel bilancio

Il capitale sociale è una delle voci della sezione del passivo dello stato patrimoniale del bilancio e rappresenta un "debito" dell'impresa nei confronti dei propri soci. Nel bilancio vanno anche segnate le variazioni del capitale, come ad esempio: l’aumento in conseguenza di nuovi apporti dei soci o per l’utilizzo di riserve e fondi disponibili e la riduzione del capitale per perdite, acquisto e annullamento di azioni proprie o mancato pagamento delle quote dei soci morosi. La legge, ispirata dal principio di prudenza, si preoccupa di assicurare l’integrità del capitale sociale durante tutta la vita dell’impresa, in quanto, questo, rappresenta una garanzia per tutti coloro che intrattengono rapporti con la società (finanziatori, fornitori, clienti, ecc.). Ecco perché il capitale non deve mai scendere al di sotto di una soglia minima, fissata dal Codice Civile, il quale, prevede che, le società per azioni e le società in accomandita per azioni, debbano costituirsi con un capitale minimo non inferiore a 100.000 euro, mentre per le società a responsabilità limitata il capitale iniziale è pari a 10.000 euro.
Nell’attivo di bilancio invece, tra i crediti verso soci per versamenti ancora dovuti, sono iscritte le parti di capitale sociale non ancora versate alla data di bilancio, con la distinzione tra versamenti già richiamati e versamenti non ancora richiamati.
Nella fase di costituzione della società il capitale sociale può essere identificato col patrimonio sociale (inteso come rapporto tra le attività e le passività della società).

 

Capitale sottoscritto e versato

La legge prevede, tra le condizioni per la costituzione della società (art. 2329 del Codice civile), l’intera sottoscrizione del capitale sociale. Occorre a tal proposito distinguere tra capitale sottoscritto (che i soci si sono assunti l’obbligo di versare) e capitale versato (parte di capitale sottoscritto già versata nelle casse della società). I soci possono versare il capitale dovuto in più momenti e non subito. In ogni caso, per le società di capitali è obbligatorio versare almeno i 3/10 del capitale sociale al momento della costituzione della società. Nel caso in cui parte del capitale sociale non sia stato versato alla data di bilancio, i versamenti ancora dovuti, verranno iscritti nelle attività, tra i crediti verso soci per versamenti ancora da effettuare.

La distinzione tra capitale sottoscritto e non versato e capitale sottoscritto e versato

porta a definire il capitale nominale (o sottoscritto) come il capitale definito nell’atto costitutivo, pari al prodotto tra il numero di azioni (quote) sottoscritte dai soci ed il loro valore nominale.

 

Conferimenti in natura

Il codice civile, abbiamo detto, definisce il capitale sociale come il valore dei conferimenti dei soci.  Nel caso di conferimenti in natura la legge (art. 2343 Codice civile) prevede che, chi conferisca beni in natura o crediti, debba presentare la relazione giurata di un esperto con “la descrizione dei beni o dei crediti conferiti, il valore a ciascuno di essi attribuito, i criteri di valutazione seguiti, nonché l'attestazione che il valore attribuito non è inferiore al valore nominale, aumentato dell'eventuale sopraprezzo, delle azioni emesse a fronte del conferimento”. Entro sei mesi gli amministratori e i sindaci della società devono controllare le valutazioni contenute nella relazione e, se è il caso, procedere alla revisione della stima. Finché le valutazioni non sono definitive, le azioni corrispondenti ai conferimenti sono inalienabili e devono restare depositate presso la società. Quando risulta che il valore dei beni o dei crediti conferiti era inferiore di oltre un quinto a quello per cui avvenne il conferimento, la società deve proporzionalmente ridurre il capitale sociale, annullando le azioni che risultano scoperte. Tuttavia il socio conferente può versare la differenza in denaro o recedere dalla società.


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