L'Antitrust

L’insieme delle norme giuridiche a tutela della concorrenza sui mercati



FTA Online News, Milano, 23 Nov 2007 - 15:19

L’Antitrust

Con il termine Antitrust ci si riferisce all’insieme delle norme giuridiche a tutela della concorrenza sui mercati economici. Si parla in questi casi di Diritto antitrust o Diritto della concorrenza, indicando le regole volte a tutelare il bene primario della concorrenza inteso come meccanismo concorrenziale. Il diritto antitrust, inteso in tal senso, impedisce che le imprese, singolarmente o congiuntamente, pregiudichino la regolare competizione economica adottando condotte che integrano intese restrittive della concorrenza, abusi di posizione dominante e concentrazioni idonee a creare o rafforzare tale posizione. L'origine del diritto antitrust è prevalentemente anglosassone, in Italia, infatti, si è arrivati solo recentemente ad avere una normativa in materia. In Italia l’autorità preposta è  libera l'Autorità garante della concorrenza e del mercato (AGCM), in breve l’Antitrust. Istituita dalla legge n. 287 del 10 ottobre 1990 l'AGCM è un organo collegiale con compiti di vigilanza contro gli abusi di posizione dominante, vigilanza di intese e/o cartelli che possono risultare lesivi o restrittivi per la concorrenza.

 

Struttura

L'Autorità è un organo collegiale composto da un Presidente e quattro componenti nominati dai presidenti di Camera e Senato.

L'Antitrust opera in piena autonomia dall'esecutivo e il suo presidente viene eletto tra tutti coloro che hanno ricoperto alte cariche istituzionali e che siano riconosciuti, per la loro indipendenza, proprio per garantire questa caratteristica.

Gli altri quattro componenti sono scelti tra magistrati, membri del Consiglio di Stato, della Corte dei Conti, della Corte di Cassazione, e tra docenti universitari, anch’essi riconosciuti per la loro indipendenza.

Sia il presidente che i quattro componenti non possono essere rieletti allo scadere del loro mandato (che dura di norma 7 anni).

La struttura dell'Antitrust contempla tre Direzioni Generali:

  • Direzione Generale per la concorrenza;
  • Direzione Generale per la tutela del consumatore;
  • Direzione Generale per le risorse.

Ogni direzione generale è, a sua volta, suddivisa in più direzioni settoriali, competenti in specifiche branche dell’economia e del mercato (dall’agricoltura fino allo smaltimento di rifiuti).

Alle tre Direzioni generali si affiancano:

  • La Direzione conflitto di interessi, che svolge le attività in materia di conflitto di interessi;
  • Il Servizio giuridico, che svolge analisi di temi giuridici inerenti l'attività dell'AGCM;
  • L’Ufficio di segreteria dell'Autorità, che si occupa di curare le formalità relative  alle riunioni dell'autorità.

 

Attività

L'Antitrust ha il compito di vigilare:

  • sulle intese restrittive della concorrenza: quando ad esempio le imprese, invece di competere tra loro, si mettono d’accordo e coordinano i loro comportamenti sul mercato con l’obiettivo o l’effetto di limitare la concorrenza. Ciò accade, ad esempio, quando più imprese fissano congiuntamente i prezzi o si spartiscono i mercati.
  • sugli abusi di posizione dominante: quando un'impresa può comportarsi in modo significativamente indipendente dai concorrenti e dai consumatori. Ciò avviene, in genere, quando essa possiede quote elevate sulle vendite in un determinato mercato e quando, a causa delle caratteristiche economiche di quel mercato, nonché, eventualmente, di vincoli istituzionali, le possibilità di reazione degli altri concorrenti, effettivi o potenziali, sono limitate.
  • sulle operazioni di concentrazione (fusioni e acquisizioni) potenzialmente atte a ridurre la concorrenza.

Inoltre l’organo è competente in materia di pubblicità ingannevole e comparativa e vigila sui conflitti di interesse che possono sorgere qualora funzionari del Governo si trovino a dover prendere in situazioni tali da generare conflitto tra l’interesse pubblico e i loro interessi personali.

 

Procedura

L'Antitrust, abbiamo detto, svolge la propria attività in piena autonomia rispetto all'Esecutivo. Le decisioni vengono prese attraverso una votazione a maggioranza e sono pubblicate su un bollettino settimanale disponibile sul sito dell'organo (www.agcm.it). Entro il 30 aprile di ogni anno, poi, l'Autorità deve presentare al Presidente del Consiglio dei ministri la relazione annuale sull'attività svolta.

Per ogni caso il presidente dell’Agcm nomina anche un relatore, eletto tra i componenti del collegio dell'autorità,  che introduce il caso al momento della sua discussione. Una volta raccolto il materiale dalle direzioni incaricate dell'istruttoria e sentite le parti in causa, l'organo si esprime collegialmente tramite voto di maggioranza. Ogni provvedimento viene verbalizzato dal segretario generale e deve essere sottoscritto anche dal presidente e dal relatore.


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