Finanziaria 2008: sconti fiscali per le famiglie numerose
Si tratta di un bonus fiscale in dichiarazione di 1.200 euro per le famiglie con almeno 4 figli, introdotta in finanziaria e resa operativa con la circolare n. 1/E dell’Agenzia delle Entrate
29 Feb 2008 - 10:12
Si tratta di un bonus fiscale in dichiarazione di 1.200 euro per le famiglie con almeno 4 figli, questa la novità introdotta in finanziaria e resa operativa con la circolare n. 1/E dell’Agenzia delle Entrate.
Bonus per i figli a carico
Per quanto riguarda lo sconto Irpef di 1.200 euro per i nuclei numerosi, il beneficio spetta per intero, senza la determinazione del reddito e indipendentemente dal sussistere della condizione fiscale. Se quindi i 4 o più figli sono a carico del/dei genitori per una parte dell’anno il bonus spetterà ugualmente al nucleo familiare, senza decurtazione alcuna.
Lo sconto fiscale (detrazione d’imposta) si applica inoltre a partire dal 2007 e sarà ripartito in ugual misura (al 50%) nel caso i genitori siano legalmente ed effettivamente separati.
Non si perderà il diritto al bonus nel caso in cui la detrazione sia maggiore dell’imposta dovuta ma il beneficiario potrà godere nei periodi fiscali successivi di un credito di imposta.
Detrazioni sulla casa
Buone notizie anche sul fronte della prima casa: nel calcolo delle detrazioni Irpef per carichi familiari e per lavoro, il reddito complessivo dev’essere calcolato al netto (e non al lordo) del reddito dell’abitazione principale e relative pertinenze. La casa di abitazione esce quindi dal calcolo della base imponibile Irpef.
Assegni familiariAumentano le detrazioni anche per gli assegni periodici percepiti dal coniuge separato o divorziato. Il nuovo importo è pari a quello previsto a favore dei pensionati che hanno meno di 75 anni e compete in misura piena anche se gli assegni sono percepiti solo in un periodo dell’anno. La nuova misura si applica già ai redditi 2007.
Tfr
Infine, Fisco e Tfr: le regole di tassazione in caso di conferimento del Tfr accantonato negli anni pregressi, prima cioè dell’entrata in vigore del Dlgs 252/2005, e devoluto dopo il 1° gennaio 2007 in forma di previdenza complementare. La circolare precisa che l’attribuzione convenzionale delle somme rileva solo ai fini fiscali e non comporta altre conseguenze, come ad esempio l’acquisizione della qualificazione di vecchi iscritti per soggetti che non risultavano tali prima del conferimento del Tfr maturato.
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