Eredità, illegittimo il metodo di calcolo dell'imposta sulla rendita vitalizia
(Teleborsa) - L'imposta sulle successioni è stata giudicata incostituzionale dalla Consulta, quando la base imponibile è rappresentata da una rendita vitalizia. Il caso è stato sottoposto al giudizio della Corte Costituzionale su rinvio della sezione tributaria della Cassazione, dopo che una anziana signora di 77 anni, beneficiaria di una rendita annuale di 18 mila euro, aveva impugnato la richiesta del Fisco di pagamento di una imposta di successione di 216 mila euro, pari a 12 anni di rendita. La norma censurata - sottolinea la Consulta - "produce l'effetto di 'distruggere' fiscalmente un istituto, come il legato di rendita vitalizia, che si è tradizionalmente sviluppato anche verso una funzione sociale, rispondendo all'esigenza di esprimere, post mortem, vincoli di gratitudine o di solidarietà verso persone estranee allo stretto ambito familiare ritenute, a vario titolo, meritorie, come caregivers o persone impegnate in attività di solidarietà sociale o semplicemente bisognose".
"La norma censurata, in questi termini, sconfina quindi nella manifesta arbitrarietà e deve essere ricondotta all'interno del rispetto dei principi di ragionevolezza e di capacità contributiva", afferma la Corte nella sentenza numero 89, con la quale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 17 del decreto legislativo numero 346 del 1990, relativo all'imposta di successione, nella parte in cui non prevede che, ai fini della determinazione del valore dell'imposta non può essere assunto un saggio legale d'interesse inferiore al 2,5 per cento. La sentenza ha dichiarato inoltre l'illegittimità in via consequenziale di altre disposizioni che replicavano il medesimo vizio: l'articolo 46 del d.P.R. 131 del 1986, l'articolo 9, comma 4, del decreto legislativo numero 139 del 2024; gli articoli 50 e 102, comma 4, del decreto legislativo numero 123 del 2025.
La norma censurata, secondo la sentenza, "produce, nelle descritte condizioni di tassi di interesse inferiori all'unità, una situazione fiscale che si profila 'come estrema' (sentenza n. 180 del 2025), non solo in quanto determina un effetto che appare, considerata l'attuale aspettativa di vita, addirittura deteriore di quello 'confiscatorio' lamentato dal rimettente – nel senso che l'imposizione
fiscale può superare largamente il valore del legato – ma anche del tutto privo di una benché minima giustificazione razionale".
La sentenza ha evidenziato che la "distorsione" deriva dall'uso di coefficienti di calcolo identici sia per la rendita vitalizia che per l'usufrutto vitalizio. Tuttavia, mentre la regola stabilita per la determinazione della base imponibile dell'imposta relativa all'usufrutto impone una moltiplicazione, al fine di stabilire il valore dell'annualità, del valore della nuda proprietà per il tasso di interesse, un'analoga previsione difetta per la rendita vitalizia. Per l'usufrutto vitalizio, pertanto, la moltiplicazione per il tasso di interesse, quando questo è inferiore all'unità, determina una notevole diminuzione dell'importo cui applicare il coefficiente. Invece, in costanza di tassi di interesse inferiori all'unità, si è prodotta una tassazione della rendita del tutto sproporzionata.
(Teleborsa) 29-05-2026 13:08