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Migrazione: Parlamento Ue approva le norme del patto europeo -3-

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Bruxelles, 10 apr - In una situazione di crisi o di forza maggiore, gli Stati membri possono essere autorizzati a derogare a determinate norme relative alla procedura di asilo e di rimpatrio. Per esempio la registrazione delle domande di protezione internazionale puo' essere completata entro quattro settimane dalla loro presentazione, anziche' entro sette giorni, alleviando cosi' l'onere per le amministrazioni nazionali eccessivamente sollecitate. In una situazione di crisi uno stato membro puo' anche chiedere di modificare i criteri in base ai quali un richiedente e' esaminato nell'ambito della procedura di frontiera (ad esempio aumentando al 50% la soglia relativa al tasso di riconoscimento). Come ulteriore eccezione, gli stati membri in una situazione di crisi non sarebbero tenuti a riprendere in carico i richiedenti asilo da un altro paese della Ue, come dovrebbero fare in circostanze normali.

Inoltre, lo stato in situazione di crisi puo' chiedere contributi di solidarieta' ad altri paesi.

Quanto al concetto di paese sicuro, viene indicato che implica la garanzia della vita e della liberta' dei richiedenti asilo, che devono inoltre essere protetti dal respingimento. E' inoltre essenziale che il richiedente abbia con il paese terzo un legame in virtu' del quale sarebbe ragionevole che vi si recasse.

Gli accertamenti alla frontiera comprendono l'identificazione, i controlli sanitari e di sicurezza, nonche' il rilevamento delle impronte digitali e la registrazione nella banca dati Eurodac. Dovrebbero essere effettuati in prossimita' delle frontiere esterne durante un periodo massimo di sette giorni. Il regolamento si applica alle persone fermate in caso di attraversamento non autorizzato della frontiera esterna per via terrestre, marittima o aerea, a quelle sbarcate a seguito di un'operazione di ricerca e soccorso in mare e a quelle che hanno presentato domanda di protezione internazionale presso i valichi di frontiera esterni o nelle zone di transito ma non soddisfano le condizioni d'ingresso. Si applica anche alle persone fermate sul territorio della Ue che hanno eluso i controlli alle frontiere esterne (in quest'ultimo caso gli accertamenti dovrebbero essere effettuati in tre giorni). Le persone sottoposte al processo di accertamento non sono autorizzate ad entrare nel territorio di uno stato membro e devono rimanere a disposizione delle autorita' nel luogo in cui sono effettuati gli accertamenti. Possono essere poste in stato di trattenimento conformemente alle condizioni e alle garanzie previste dalla legislazione vigente della Ue.

Aps

(RADIOCOR) 10-04-24 18:07:26 (0606) 5 NNNN

 


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