Ddl partecipazione popolare sport: via libera dalla Camera con 214 si', passa al Senato -2-
Prelazione a enti popolari per titolo sportivo perso (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 23 apr - Gli enti di partecipazione popolare non potranno distribuire utili, ne' diretti, ne' indiretti, ma dovranno destinare utili o avanzi di bilancio alle attivita' istituzionali e alla promozione dello sport giovanile. Patti parasociali dovranno, inoltre, assicurare, la costante presenza dell'ente di partecipazione popolare, in caso di operazioni sul capitale e altre operazioni straordinarie, e garantire il diritto a nominare un componente del cda, in caso di societa' professionistica, qualora possegga una partecipazione di almeno il 30% in azioni o quote di capitale sociale (la quota minima di partecipazione e' pari all'1%). Gli stessi enti potranno poi godere del diritto di prelazione in caso di perdita del titolo sportivo della societa', per fallimento o altre cause.
La proposta di legge entrera' in vigore, secondo quanto disposto in prima lettura, un anno dopo la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale e rimanda a un Dpcm, da emanare su proposta del ministro dello Sport e con il concerto di quello dell'Economia, il compito di definire, tra l'altro, i requisiti degli enti di partecipazione popolare sportiva (con particolare attenzione all'inclusivita', alla trasparenza e all'obbligo di reinvestimento di almeno il 20% degli utili nel potenziamento del settore giovanile).
Bof
(RADIOCOR) 23-04-24 19:29:01 (0844) 5 NNNN