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Glossario finanziario - Regolamento Internal Dealing

Definizione

Il Regolamento dei Mercati Organizzati e Gestiti da Borsa Italiana S.p.A. stabilisce che ogni società con azioni quotate adotti un codice di comportamento diretto a disciplinare gli obblighi informativi e le eventuali limitazioni inerenti le operazioni di Internal Dealing.

Approfondimenti

Le società quotate sono tenute, a tutela della trasparenza e parità informativa del mercato, a rendere periodicamente note al mercato, quando di importo significativo, le operazioni su strumenti finanziari effettuate per conto proprio, anche indirettamente, da persone rilevanti, ovvero i soggetti che, in virtù dell’incarico ricoperto all'interno della sociretà dispongono di un potere decisionale o una conoscenza significativa delle strategie aziendali, tali da avvantaggiarli nelle decisioni di investimento sugli strumenti finanziari della società. La comunicazione al mercato, secondo il Regolamento dei Mercati Organizzati e Gestiti da Borsa Italiana S.p.A. e relative Istruzioni va effettuata entro il decimo giorno di borsa aperta successivo a ciascun trimestre solare, o a ciascun intervallo temporale di durata inferiore eventualmente prescelto dall’emittente, per le operazioni compiute in tale periodo.

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