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Glossario finanziario - Offerta Pubblica di Acquisto Residuale

Definizione

Offerta pubblica di acquisto obbligatoria che deve essere promossa da chiunque venga a detenere una partecipazione superiore al 90% in una determinata società quotata a meno che venga ripristinato il flottante entro un tempo prestabilito.

Approfondimenti

Questa particolare tipologia di OPA obbligaotria è disciplinata dall'articolo 108 del Testo Unico della Finanza (D.Lgs. 58/1998).
La legge stabilisce che l'obbligo di OPA residuale scatta quando un soggetto detiene una partecipazione superiore al 90% delle azioni con diritto di voto quotate. Se entro quattro mesi non ripristina un flottante sufficiente ad assicurare il regolare andamento delle negoziazioni, egli sarà obbligato a promuovere un'OPA sulle restanti azioni non possedute.
Il prezzo dell’offerta viene fissato dalla CONSOB in base ai seguenti elementi: il corrispettivo pagato in un’eventuale offerta precedente; il prezzo medio ponderato di mercato dell’ultimo anno; il patrimonio netto della società rettificato a valore corrente; l’andamento e le prospettive reddituali della società.
Una volta conclusa l’offerta, la società è cancellata dal listino. L’OPA residuale è stata creata con l’obiettivo di proteggere i piccoli azionisti in caso di cancellazione di un titolo dalle quotazioni, che comporta l’impossibilità di liquidare i loro investimenti.

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Offerta Pubblica di Acquisto Residuale

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