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Glossario finanziario - Facoltà di Recesso

Definizione

I soci assenti o dissenzienti dalle delibere assembleari relative a decisioni particolarmente importanti, hanno il diritto di recedere dalla società e di ottenere il rimborso delle proprie azioni.

Approfondimenti

Il Codice Civile (art. 2437) stabilisce che i soci che non hanno partecipato alle delibere riguardanti aspetti particolarmente importanti della vita della società (quali, ad esempio, la modifica della clausola dell'oggetto sociale, qualora consenta un cambiamento significativo dell'attività della società, la trasformazione della società, il trasferimento della sede sociale all'estero, la revoca dello stato di liquidazione, le modificazioni dello statuto concernenti i diritti di voto o di partecipazione, ecc.), hanno diritto di recedere per tutte o parte delle loro azioni.
Nel caso particolare di società con azioni quotate in Borsa, hanno diritto di recesso i soci che non hanno concorso alla deliberazione che comporta l'esclusione dalla quotazione (per esempio i soci dissenzienti dalla delibera di fusione per incorporazione in una società le cui azioni non sono quotate).
Il diritto di recesso è esercitato mediante lettera raccomandata che deve essere spedita entro quindici giorni dall'iscrizione nel registro delle imprese delle delibera che lo legittima.

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