Glossario finanziario - Diritto di Voto

Definizione

Diritto dell'azionista a partecipare, mediante il proprio voto, alle delibere delle assemblee dei soci. È esercitato proporzionalmente al numero di azioni possedute.

Approfondimenti

Dato che gli azionisti non esercitano quotidianamente l'attività di gestione diretta della società (tale funzione è svolta dai manager), essi hanno il diritto di partecipare alla formazione della volontà sociale mediante la partecipazione alle assemblee e la votazione delle delibere. Ogni socio possiede un numero di voti proporzionale alla propria quota di partecipazione. Il diritto di voto appartiene all'insieme dei diritti patrimoniali di cui è titolare l'azionista.
Il Codice Civile (art. 2351) vieta alle socità l'emissione di azioni con voto plurimo (assegnazione di più di un voto ad ogni azione), tuttavia è concessa l'emissione di categorie speciali di azioni che presentano un diverso contenuto in termini di diritti patrimoniali con particolare riferimento al diritto di voto.
Le società possono, infatti, emettere azioni del tutto prive del diritto di voto, oppure con diritto di voto limitato alle delibere concernenti particolari argomenti (ad esempio, la sola approvazione del bilancio), o anche con diritto di voto condizionato al verificarsi di determinati eventi.
Per le sole società non quotate è anche permesso emettere azioni a voto scalare: nel caso in cui la quota di partecipazione di un socio ecceda una determinata soglia (40%) vengono attribuiti un numero diverso di voti per ciascuna azione appartenente ad un particolare scaglione. Ad esempio si può prevedere:
• 1 voto ogni 2 azioni per la quota compresa tra il 10% e il 20%;
• 1 voto ogni 3 azioni per la quota compresa tra il 20% e il 30% e via di seguito per ogni successivo scaglione;
• oppure si può semplicemente prevedere 1 voto per ogni azione sino al 20% del capitale e nessun voto per i titoli ulteriori.
Le società le cui azioni sono quotate in Borsa possono emettere azioni a voto limitato (o prive di voto) solo se per tali titoli sono previsti particolari privilegi in termini di diritti patrimoniali.
Inoltre, per evitare un'eccessiva concentrazione di potere a fronte di una limitata partecipazione al capitale sociale, la legge stabilisce che la somma di azioni senza voto, a voto limitato o a voto condizionato non possa eccedere la metà del capitale sociale.

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