Cartolarizzazioni semplici, trasparenti e standardizzate
Nell'ambito delle azioni volte a rilanciare il mercato delle cartolarizzazioni di qualità evitando di commettere gli errori del periodo precedente la crisi finanziaria del 2008, l'Unione Europea ha introdotto con il Regolamento (UE) 2017/2402 del 12 dicembre 2017 le cartolarizzazioni semplici, trasparenti e standardizzate, cosìdette ABS STS. Per rilanciare quindi il mercato delle cartolarizzazioni, a partire dal 1° gennaio 2019, sono adottate delle norme che permettono di distinguere le ABS STS dalle operazioni più opache e rischiose permettendo così agli investitori di sopportare minori rischi e dunque di abbassare il fattore di ponderazione richiesto dalle normative europee sui requisiti di capitale.
Il quadro normativo distingue le cartolarizzazioni a termine STS e i programmi di emissione di commercial paper garantiti da attività STS e identifica i seguenti requisiti a cui devono sottostare le ABS STS:
1) Semplicità
I requisiti di semplicità riguardano il titolo relativo all’acquisto delle esposizioni sottostanti tramite vendita o cessione effettiva (true sale) da parte del veicolo. Al trasferimento non applicano disposizioni rigide in tema di revocatoria (clawback) in caso di insolvenza del cedente. Vi è, inoltre un divieto di includere titoli cartolarizzati tra le esposizioni cedute ed è previsto, altresì, un criterio di omogeneità delle esposizioni sottostanti.
2) Trasparenza
Sono previsti una serie di requisiti di informazione, in particolare relativi ai dati storici sulla performance delle esposizioni sottostanti.
3) Standardizzazione
I requisiti di standardizzazione riguardano caratteristiche comuni che devono essere presenti nella struttura dell’operazione, quale l’obbligo di mantenimento del rischio in capo all’originator, di attenuazione dei rischi di cambio o d’interesse (e comunicazione delle misure adottate quali derivati, etc.), di criteri di determinazione del tasso di rendimento, di gestione dei pagamenti ascrivibili alle varie tranche, la documentazione riguardante l’operazione.
Le cartolarizzazioni potranno essere qualificate quali STS solamente se il cessionario, promotore e la SSPE siano tutti stabiliti nell’Unione Europea. Altre cartolarizzazioni escluse dal sistema STS sono, tra l’altro, le cartolarizzazioni di crediti deteriorati, le collateralised loan obligations, i titoli garantiti da mutui ipotecari su immobili commerciali e le cartolarizzazioni sintetiche (ciò sebbene l’ABE debba pubblicare un rapporto sulla cartolarizzazione sintetica STS entro il luglio 2019).
Ai sensi del Regolamento cartolarizzazioni, originators, sponsor ed emittenti (SPV) sono congiuntamente responsabili per l'assegnazione della designazione STS. Il Regolamento cartolarizzazioni, inoltre, stabilisce una procedura facoltativa in base alla quale una third party autorizzata dall'ESMA può attestare la soddisfazione dei criteri STS. La certificazione da parte di terzi soggetti, tuttavia, non esonera gli originators, gli sponsor e gli emittenti dalla responsabilità circa la conformità ai requisiti STS.
L'ultimo passo nel processo di labelling è la notifica ai regolatori della qualifica STS. Il processo di labelling STS richiede che gli originators, gli sponsor e gli SPV notifichino alla loro autorità competenti e all'ESMA, in conformità a un modello prescritto; a seguito del quale, l'ESMA pubblicherà la notifica STS in un apposito elenco delle cartolarizzazioni STS notificate presso il proprio sito web. Laddove venga esercitata l’opzione dell’attestazione facoltativa da parte della third party autorizzata, la notifica deve includere altresì una dichiarazione attestante la conferma della conformità ai criteri STS da parte di tale terza parte. La certificazione da parte di terzi, tuttavia, non esonererà gli originators, gli sponsor e gli SPV dalla responsabilità per l’accertamento iniziale e per il mantenimento dei requisiti nel tempo. Inoltre, l'attestazione fornita dalla terza parte è una valutazione che riguarda un dato momento. Resta inteso che Originators, sponsor e SPV si assumono la responsabilità di notificare immediatamente alle autorità se una transazione cessa di essere idonea come STS.
A seguire i riferimenti normativi e l'elenco pubblicato dall'ESMA:
- Regolamento (UE) 2017/2402 del 12 dicembre 2017
- Elenco ESMA