Servizio Civile: il Calcolo Contributivo
Dopo la definitiva sospensione del servizio militare obbligatorio l’obbligo contributivo presso la Gestione separata Inps vale anche per coloro che prestano servizio civile volontario
06 Giu 2008 - 10:34
Dopo la definitiva sospensione del servizio militare obbligatorio l’obbligo contributivo presso la Gestione separata Inps vale anche per coloro che prestano servizio civile volontario. Lo stabilisce l’Istituto nazionale di previdenza con una circolare.
Infatti, dal momento che ai volontari del servizio civile spetta un compenso mensile di 433,80 € (maggiorato, per i volontari all’estero, con una specifica indennità aggiuntiva fino a 465 € mensili), tali somme devono essere qualificate come redditi di collaborazione coordinata e continuativa, secondo le indicazioni dell’Agenzia delle entrate. L’onere contributivo è interamente a carico del Fondo nazionale per il servizio civile istituito dalla legge 64/2001.
A chi si rivolge il servizio civile?
Possono prestare servizio civile, su base volontaria, i giovani di età compresa tra i 18 e i 28 anni che saranno iscritti alla gestione separata come collaboratori. L’onere contributivo sarà interamente a carico del Fondo Nazionale per il servizio civile. Al volontario pertanto non sarà applicata alcuna trattenuta sullo stipendio, normalmente equivalente ad un terzo.
Come fare domandaLa domanda deve essere inviata all'Ente che propone il progetto che interessa, utilizzando i moduli allegati al bando e indicando il titolo del progetto a cui si fa riferimento. Si può presentare domanda per un solo progetto. Alla domanda possono essere allegati documenti significativi come attestati di esperienze lavorative, titoli di studio o professionali.
Calcolo dei contributi
La base imponibile su cui calcolare la contribuzione dovuta è costituita dal trattamento economico percepito dal volontario per ciascuno dei dodici mesi della durata del rapporto, mentre per quanto concerne il calcolo dei contributi dovranno essere applicate le seguenti aliquote in vigore nella Gestione separata, pertanto:
per l’anno 2006:
- 10,00% per i soggetti provvisti di altra forma previdenziale obbligatoria
- 18,20% per cento per i soggetti privi di altra forma previdenziale obbligatoria
per l’anno 2007:
- 16,00% per i soggetti provvisti di altra forma previdenziale obbligatoria
- 23,50% per i soggetti privi di altra forma previdenziale obbligatoria (fino al 6 novembre)
- 23,72% per i soggetti privi di altra forma previdenziale obbligatoria (dal 7 novembre)
per l’anno 2008:
- 17,00% per i soggetti provvisti di altra forma previdenziale obbligatoria
- 24,72% per i soggetti privi d’altra forma previdenziale obbligatoria
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