Cosa cambia per i contratti a termine
Il contratto a termine cambia fisionomia dopo l’entrata in vigore del Decreto lavoro
FTAOnline, Milano, 16 Mag 2014 - 17:36
Cambia la normativa che regola i contratti a termine in termini di percentuale di lavoratori assumibili, durata , proroghe. Prevista anche la possibilità di stipulare un contratto senza specificarne il motivo come prima forma di contratto.
I contratti a tempo determinato cambiano fisionomia
I contratti a termine, per effetto del Decreto lavoro recentemente convertito in legge, cambiano alcuni aspetti normativi.
In primo luogo, la durata massima del contratto stipulato senza una “giustificazione” (acausalità) sale da un anno a trentasei mesi, comprensiva di eventuali proroghe, per lo svolgimento di qualunque tipo di mansione, sia nella forma del contratto a tempo determinato, sia nell'ambito di un contratto di somministrazione a tempo determinato.
Il numero complessivo di contratti a tempo determinato da ciascun datore di lavoro non potrà superare il 20% del numero di lavoratori assunti a tempo indeterminato. Tale limite però non vale per le aziende con cinque dipendenti o meno che potranno comunque assumerne uno nuovo a tempo. Chi supera il tetto del 20% dovrà pagare una sanzione economica, una sanzione pari al 20% della retribuzione del “primo sforamento” e al 50% della retribuzione per ogni eventuale caso successivo. Il tetto del 20% non vale per i contratti stipulati per le assunzioni di ricercatori e di centri di ricerca.
Il numero di proroghe massime ammesse, nell’arco dei 36 mesi, passa da 8 a 5. L’intervallo di tempo obbligatorio tra un contratto e l’altro (ossia tra il termine e la proroga) passa a 10 e 20 giorni dai 60 e 90 previsti in precedenza. L’intervallo obbligatorio tra il termine del contratto e il nuovo (il cosiddetto stop and go) è in particolare di 10 giorni per i contratti con una durata fino a 6 mesi e di 20 giorni per quelli con durata superiore.
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