Novità su SFDR, transizione energetica e resilienza climatica

Sviluppi sulla revisione dell’SFDR, nuove misure europee per la transizione energetica e crescente attenzione ai rischi finanziari degli eventi climatici estremi



Forum per la Finanza Sostenibile, 26 Giu 2026 - 15:00

Prosegue l’evoluzione del quadro normativo europeo sulla finanza sostenibile, che ha visto importanti sviluppi nelle ultime settimane.

Revisione SFDR e Atti delegati della Tassonomia

La revisione della Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR) prosegue il proprio iter legislativo. Dopo la proposta della Commissione europea, il Parlamento e il Consiglio stanno lavorando alle rispettive posizioni negoziali, con l’obiettivo di avviare il trilogo entro l’autunno e raggiungere un accordo entro la fine dell’anno. Tra i primi orientamenti emersi in Parlamento figura il mantenimento della struttura basata su tre categorie di prodotti, accompagnata però da criteri più stringenti. Le proposte includono un set minimo di indicatori PAI obbligatori e standardizzati, requisiti più rigorosi per la categoria ESG Basics e per i safe harbour legati ai benchmark climatici, una soglia minima del 20% di investimenti allineati alla Tassonomia per i prodotti sostenibili o di transizione e obblighi più dettagliati sulle strategie di engagement. Viene inoltre rafforzata la tutela degli investitori retail e introdotta maggiore chiarezza per i prodotti che non rientrano nelle categorie previste dalla nuova classificazione.

La Platform on Sustainable Finance ha trasmesso alla Commissione europea oltre 280 raccomandazioni nell’ambito della consultazione sulla revisione degli Atti delegati Clima e Ambiente della Tassonomia. L’obiettivo è migliorare la chiarezza e l’utilizzabilità dei criteri tecnici, pur mantenendo l’ambizione del Regolamento. La maggior parte delle raccomandazioni riguarda l’Atto delegato Clima e, in particolare, i settori dei trasporti, dell’energia, della manifattura, delle costruzioni e delle foreste, oltre a interventi trasversali quali l’aggiornamento del Taxonomy Compass e della documentazione di supporto come Q&A e FAQ. La revisione rappresenta un passaggio rilevante per garantire una maggiore coerenza tra la Tassonomia, le altre normative europee collegate e le pratiche di mercato.

Nuove misure europee per la transizione energetica

La Commissione europea ha approvato un piano italiano di aiuti alle energie rinnovabili da circa €23 miliardi, destinato a sostenere oltre 37 GW di nuova capacità produttiva. Il meccanismo si basa principalmente su contratti per differenza (CfD), che garantiranno ai produttori di energia rinnovabile maggiore stabilità dei ricavi per un periodo di vent’anni, riducendo al contempo il rischio di extraprofitti. Parallelamente, Bruxelles ha annunciato che una parte della flessibilità fiscale già concessa per l’aumento della spesa per la difesa potrà essere utilizzata per gli investimenti nella transizione energetica. Gli Stati membri potranno destinare fino allo 0,3% del PIL annuo a investimenti verdi, entro un limite complessivo dello 0,6% del PIL su tre anni, includendo tecnologie come pompe di calore, veicoli elettrici, pannelli solari e sistemi di accumulo. Restano esclusi i sussidi ai combustibili fossili.

Green bond e contrasto al greenwashing

Dal 21 giugno i revisori esterni che intendono operare nell’ambito del Regolamento europeo sulle obbligazioni verdi europee dovranno essere registrati presso l’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA). I revisori saranno chiamati a verificare sia la documentazione pre-emissione (European Green Bond Factsheet) sia l’allocazione dei proventi (Allocation Report).

Sul fronte delle comunicazioni ambientali, la Commissione europea ha pubblicato nuove FAQ relative alla Direttiva Empowering Consumers for the Green Transition. Le indicazioni chiariscono che le informazioni tratte dai report di sostenibilità possono rientrare nell’ambito della Direttiva quando utilizzate in attività di marketing o comunicazione verso i consumatori. Particolare attenzione viene dedicata alle dichiarazioni ambientali generiche (“green”, “eco-friendly”, ecc.) e alle affermazioni relative a performance future, che dovranno essere adeguatamente giustificate e, in alcuni casi, verificate da soggetti indipendenti. Infine, la Commissione conferma che anche i nomi di società, marchi e prodotti possono essere considerati dichiarazioni ambientali e saranno valutati in base alla percezione del consumatore medio e al contesto in cui vengono utilizzati.

Nuovo standard ISO per i piani di transizione

L’International Organization for Standardization (ISO) ha pubblicato il nuovo standard ISO 32212 dedicato ai piani di transizione climatica degli operatori finanziari. Lo standard fornisce un quadro comune per lo sviluppo, il mantenimento e l’integrazione dei piani di transizione nelle attività di finanziamento, di investimento e di assicurazione. Tra gli aspetti coperti figurano la valutazione dei rischi e delle opportunità climatiche, la definizione di obiettivi e target, l’integrazione nelle decisioni finanziarie e nelle attività di engagement, la comunicazione dei risultati, nonché i meccanismi di governance e di monitoraggio.

Rischi climatici e stabilità finanziaria

Il Network for Greening the Financial System (NGFS) ha pubblicato, su richiesta della Presidenza francese del G7, una nota sugli impatti economici e finanziari degli eventi meteorologici estremi. Analizzando 31 casi studio relativi a 28 economie tra il 2015 e il 2025, il rapporto evidenzia come gli eventi climatici estremi rappresentino già oggi un rischio materiale per la crescita economica e la stabilità finanziaria. Secondo il NGFS, le perdite globali dirette associate a eventi meteorologici estremi hanno superato i 200 miliardi di dollari annui e gli shock climatici si propagano lungo le catene del valore, influenzando l'inflazione, la crescita, l'occupazione e la qualità del credito. Il documento sottolinea inoltre l’importanza di rafforzare le coperture assicurative, migliorare la disponibilità di dati sui rischi fisici e sviluppare meccanismi pubblico-privati di condivisione del rischio per ridurre il cosiddetto protection gap assicurativo.

  


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