SFDR 2.0, due diligence e stress test climatici

Sviluppi sulla revisione dell’SFDR, consultazione sulle linee guida della CSDDD e aggiornamenti per il settore bancario



Forum per la Finanza Sostenibile, 22 Lug 2026 - 10:46

Prosegue l’evoluzione del quadro normativo europeo sulla finanza sostenibile, che ha visto importanti sviluppi nelle ultime settimane.

Revisione SFDR

La revisione della Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR) prosegue il proprio iter legislativo. Dopo la proposta della Commissione europea e i primi posizionamenti del Parlamento, il Consiglio dell’UE ha adottato la propria posizione negoziale il 24 giugno. La posizione del Consiglio conferma l’impianto della riforma basato sulle tre categorie di prodotti finanziari, introducendo tuttavia alcune modifiche significative. Tra queste figurano l’obbligo di utilizzare almeno tre indicatori PAI per i prodotti Artt. 7 e 8, quando le imprese li identificano e comunicano per rientrare nella categoria; un periodo transitorio massimo di tre anni per il raggiungimento della soglia del 70% prevista per ciascuna categoria; e l’inclusione, nella categoria dei prodotti di transizione, di investimenti in imprese del settore dei combustibili fossili purché almeno il 20% delle spese in conto capitale sia allineato alla Tassonomia e siano presenti obiettivi di riduzione delle emissioni Scope 1 e 2. Inoltre, alcune obbligazioni sovrane prive di destinazione vincolata dei proventi potranno contribuire agli obiettivi di transizione entro un limite del 15% del portafoglio, mentre i fondi alternativi riservati esclusivamente a investitori professionali verrebbero esclusi dall’ambito di applicazione dell’SFDR.

CSDDD: consultazione sulle future linee guida

La Commissione europea ha avviato una consultazione pubblica sulle linee guida non vincolanti per l’attuazione della Corporate Sustainability Due Diligence Directive (CSDDD), aperta fino al 24 luglio. L’obiettivo è supportare le imprese nell’applicazione degli obblighi di due diligence lungo la catena del valore in materia di diritti umani e ambiente. Le linee guida saranno pubblicate in due fasi: una prima tranche nel luglio 2027 dedicata all’identificazione e alla prioritizzazione dei rischi, al coinvolgimento degli stakeholder, alle fonti informative disponibili, agli strumenti digitali e ai modelli di clausole contrattuali; una seconda tranche nel luglio 2028 riguarderà invece la condivisione delle informazioni e delle risorse, la tutela del segreto industriale e la protezione dalle ritorsioni. L’adozione definitiva delle linee guida è prevista nel primo trimestre del 2027.  

Semplificazione della normativa ambientale

Prosegue anche il dibattito sul cosiddetto Omnibus VIII, il pacchetto della Commissione europea volto a ridurre gli oneri amministrativi e accelerare le autorizzazioni ambientali. Il Consiglio dell’UE ha confermato l’obiettivo generale di semplificazione mantenendo gli standard europei di tutela ambientale, ma ha sospeso temporaneamente i negoziati sulle proposte relative alla responsabilità estesa del produttore (EPR), in attesa di un maggiore consenso tra gli Stati membri.  Parallelamente, il Parlamento europeo ha iniziato l’esame della proposta di Regolamento sulle valutazioni ambientali. Tra le principali novità figurano un sistema di coordinamento unico per le diverse valutazioni riferite allo stesso progetto, il rafforzamento della digitalizzazione e dell’interoperabilità dei dati e una nuova funzione consultiva dei cosiddetti Punti di Contatto Unici Ambientali per accompagnare gli sviluppatori di progetti durante l’intero iter autorizzativo. 

Nuove disclosure ESG e stress test climatici per le banche

L’Autorità bancaria europea (EBA) ha pubblicato la versione finale degli standard tecnici che aggiornano le disclosure Pillar 3 sui rischi ESG. Le novità comprendono nuovi obblighi informativi relativi alle esposizioni azionarie e allo shadow banking, l’estensione della rendicontazione alle grandi banche non quotate, alle Small and Non-Complex Institutions (SNCIs) e alle controllate, oltre a un approccio proporzionato con modelli differenziati in funzione della dimensione degli intermediari. L’applicazione è prevista dal 31 dicembre 2026, e dal 31 dicembre 2027 per le SNCIs, previa approvazione della Commissione europea. 

Sempre l’EBA ha inoltre avviato la consultazione su metodologia, modelli e linee guida dello stress test bancario europeo 2027-2029. Per la prima volta il framework comprenderà un modulo specificamente dedicato ai rischi climatici, integrando rischi fisici e di transizione negli scenari macroeconomici. Tra gli shock considerati figurano improvvisi irrigidimenti delle politiche climatiche e alluvioni fluviali simultanee. Pur non incidendo ancora direttamente sulla valutazione complessiva della solvibilità degli intermediari, il nuovo modulo rappresenta un passo significativo verso una piena integrazione dei rischi climatici nella vigilanza bancaria europea. 


Borsa Italiana non ha responsabilità per il contenuto del sito a cui sta per accedere e non ha responsabilità per le informazioni contenute.

Accedendo a questo link, Borsa Italiana non intende sollecitare acquisti o offerte in alcun paese da parte di nessuno.


Sarai automaticamente diretto al link in cinque secondi.