Novità sul pacchetto Omnibus e revisione dell'SFDR

Nuovi sviluppi relativi all’Omnibus Simplification Package. Presentata la proposta di revisione dell’SFDR



Forum per la Finanza Sostenibile, 08 Gen 2026 - 14:27

Il 2025 si chiude con alcuni importanti sviluppi per la finanza sostenibile che avranno un impatto rilevante sull’attuale architettura normativa europea.

Aggiornamenti su Omnibus

Il Parlamento europeo ha approvato in via definitiva il pacchetto Omnibus I, che riduce in maniera significativa il perimetro di applicazione della Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) e della Corporate Sustainability Due Diligence Directive (CSDDD). La CSRD si applicherebbe alle aziende con +1.000 dipendenti e + €450 mln di fatturato netto (−90% delle imprese attualmente nel perimetro), mentre la CSDDD a imprese con +5.000 dipendenti e + €1,5 mld di fatturato netto (−70% delle imprese attualmente nel perimetro). Inoltre, viene cancellato l’obbligo di implementare i Piani di Transizione sul clima dalla CSDDD. La nuova CSDDD dovrà poi essere recepita dagli Stati Membri entro metà 2028 ed entrerà in vigore a metà 2029. La revisione della CSRD si applicherà da gennaio 2027.

Sempre sul fronte Omnibus, la mediatrice europea Anjinho ha pubblicato una raccomandazione sulla conformità della Commissione europea alle norme “Legiferare meglio”. La mediatrice ha riscontrato gravi irregolarità procedurali da parte della Commissione europea nell’elaborazione di alcune proposte legislative considerate “urgenti” in 3 indagini parallele condotte in riferimento al pacchetto Omnibus, alla riforma della PAC e alla normativa contro il traffico di migranti. Le indagini sono state avviate dopo diversi reclami presentati da ONG ed europarlamentari. Le criticità riscontrate nel caso dell’Omnibus riguardano il tempo di consultazione interna ridotto a meno di 24 ore nel corso di un fine settimana e l’assenza di documentazione adeguata di valutazioni chiave, in particolare riguardo alla coerenza del pacchetto con gli obiettivi climatici. La mediatrice raccomanda alla Commissione di garantire un’applicazione delle norme prevedibile, coerente e non arbitraria e un processo di elaborazione di proposte legislative urgenti trasparente, inclusivo e basato su dati concreti.

Proposta di revisione dell’SFDR

La Commissione europea ha pubblicato l’attesa proposta di revisione della Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR) a seguito di un lungo processo avviato nel 2022. Tra le modifiche più rilevanti, spicca l’introduzione di un sistema di categorizzazione. Seguendo le indicazioni delle Autorità di vigilanza europee (ESAs) e di numerosi stakeholder, vengono introdotte tre tipologie di prodotti finanziari legati alla sostenibilità. Il nuovo articolo 7 disciplina l’introduzione della prima categoria di prodotti sostenibili, i cosiddetti prodotti di transizione. Si tratta di prodotti che investono nella transizione di imprese, attività economiche o altri asset o che contribuiscono a tale transizione. Nello specifico, almeno il 70% degli investimenti deve essere destinato a conseguire un obiettivo di transizione chiaro e misurabile (sia sociale che ambientale). Si tratta di prodotti che possono anche qualificarsi “a impatto” qualora abbiano come obiettivo la generazione di un impatto sociale o ambientale positivo, predefinito e misurabile. Tali prodotti dovranno applicare le esclusioni richieste dai Climate Transition Benchmark (CTB) e dovranno prevedere l’esclusione di investimenti in nuovi progetti relativi al carbone duro e lignite, combustibili petroliferi o gas anche per produzione di energia e che non prevedano un piano di phase-out per queste attività. Un prodotto è automaticamente conforme alla categoria quando replica o è gestito con riferimento a un CTB o a un Paris-Aligned Benchmark (PAB), oppure dimostra che almeno il 15% degli investimenti è allineato alla Tassonomia UE.

La seconda categoria di prodotti sostenibili include i cosiddetti prodotti ESG Basics ed è disciplinata dal rinnovato articolo 8. Si tratta di prodotti che investono una soglia pari ad almeno il 70% in asset che integrano i fattori di sostenibilità, oltre a considerare i rischi di sostenibilità. Valgono le stesse esclusioni previste per i prodotti di transizione, ad eccezione di quelle relative a nuovi investimenti in progetti legati ai combustibili fossili o senza un piano di phase-out. Per questa categoria non sono previste clausole di safe harbour che rendono i prodotti automaticamente conformi alla categoria.

Il nuovo articolo 9 introduce la categoria dei prodotti propriamente detti sostenibili. Per rientrare in questa categoria, è necessario che almeno il 70% degli investimenti sia destinato a raggiungere un obiettivo di sostenibilità chiaro e misurabile e che siano applicate le stesse esclusioni definite per gli art. 7, con l’aggiunta di quelle previste per i PAB. Anche i prodotti art. 9 possono qualificarsi come “a impatto”. Le clausole di safe harbour, cioè quelle che permettono di categorizzare automaticamente un prodotto in una specifica categoria, prevedono che replichi o sia gestito con riferimento a un PAB, oppure che dimostri che almeno il 15% degli investimenti sia allineato alla Tassonomia UE.

 


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