Le proposte di modifica al regolamento SFDR e aggiornamenti sulla Tassonomia

Il focus del Forum per la Finanza Sostenibile sui provvedimenti normativi dell’Unione Europea riguardanti l’industria SRI



Forum per la Finanza Sostenibile, 29 Mag 2023 - 14:23

Nelle scorse settimane, il quadro regolamentare europeo sulla finanza sostenibile è stato segnato da importanti novità.

Il 12 aprile, le European Supervisory Authorities (ESAs) hanno pubblicato un documento di consultazione sulla revisione di diversi Regulatory Technical Standards (RTS) della Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR). In primis, le ESAs hanno proposto nuovi indicatori sociali universali per la divulgazione dei principali impatti negativi (PAI), incorporati nel framework do no significant harm (DNSH). Per quanto riguarda gli indicatori PAI esistenti, verrebbero introdotte delle modifiche per allinearli agli standard di reporting secondo la Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD), alla Tassonomia e al regolamento sui benchmark climatici.

In particolare, le ESAs hanno indicato nuove formule di calcolo, modifiche tecniche e chiarimenti. Tra questi, viene proposto di includere la catena del valore delle società oggetto di investimento nel calcolo dei PAI per gli aspetti considerati materiali dalle aziende investite. Un altro punto in consultazione riguarda le modifiche alla valutazione del principio DNSH per garantire trasparenza e comparabilità delle informazioni. Le opzioni proposte includono: mantenere lo status quo, prevedere obblighi di disclosure più granulari e precisi, implementare un «porto sicuro» per gli investimenti allineati alla Tassonomia e passare a un sistema unico basato sui criteri della Tassonomia. In relazione agli obiettivi di riduzione delle emissioni di gas serra, le autorità hanno presentato nuovi requisiti che comprendono obiettivi intermedi e piani d’azione. L’ultima proposta riguarda la semplificazione dei template di disclosure per migliorarne la comprensibilità. Sarà possibile rispondere alla consultazione fino al 4 luglio.

Pochi giorni dopo, sono state pubblicate le risposte della Commissione alle Q&A delle ESAs sull’applicazione della SFDR. Riguardo la definizione di investimento sostenibile, la Commissione ha confermato che la SFDR non ha un valore prescrittivo ma è un regime di disclosure; pertanto, non stabilisce dei criteri minimi per gli investimenti sostenibili ma impone agli investitori di rendicontare con precisione le politiche di investimento adottate e le caratteristiche di sostenibilità dei prodotti. Inoltre, l’idea di investimento sostenibile si può applicare anche a livello aziendale – e non soltanto di attività o di progetto – per gli strumenti che non specificano l'uso dei proventi. Tuttavia, viene specificato che un piano di transizione aziendale non rende sostenibile un investimento in imprese che causano danni significativi a obiettivi sociali o ambientali.

In materia di riduzione delle emissioni di carbonio, la Commissione ha affermato che un prodotto a gestione passiva allineato ai benchmark Paris-Aligned e Climate Transition può essere considerato art. 9. In aggiunta, se un prodotto promuove la riduzione delle emissioni è considerato art. 8 e non necessariamente art. 9. Riguardo la considerazione dei PAI, secondo la Commissione è necessario non soltanto identificarli, ma anche spiegare anche le azioni intraprese e pianificate per mitigarli. Infine, con riferimento alle disclosure periodiche per i servizi di gestione di portafoglio, l’informativa periodica basata sui template SFDR dovrà essere inclusa almeno una volta l’anno in una delle relazioni trimestrali richieste dalla Markets in Financial Instruments Directive (MiFID II).

Sul fronte Tassonomia, la Commissione ha presentato l’Atto Delegato Ambiente (Taxo 4) che introduce una proposta di criteri tecnici di screening (TSC) per gli ultimi quattro obiettivi ambientali: uso sostenibile e protezione delle risorse idriche e marine, transizione verso l’economia circolare, prevenzione e riduzione dell’inquinamento, protezione della biodiversità e degli ecosistemi. L’atto dovrà essere approvato dal Parlamento Europeo e dal Consiglio prima di entrare in vigore. Sia le aziende che gli operatori finanziari dovranno comunicare l’ammissibilità alla Tassonomia per i nuovi obiettivi a partire dal 1° gennaio 2024. Invece, l’obbligo di disclosure sull’allineamento è previsto a partire dal 2025 per le imprese e dal 2026 per gli operatori finanziari. La Commissione ha presentato anche un altro atto delegato che modifica l’Atto Delegato Clima con l’introduzione di TSC per nuove attività di mitigazione e adattamento, in settori come l’aeronautica.

Al di là delle novità che riguardano esplicitamente i mercati finanziari, ci sono stati interessanti aggiornamenti anche sul fronte extra-finanziario.

In materia di due diligence, è stata approvata definitivamente la legge contro la deforestazione globale. La legge impone che le aziende vendano in Europa solo prodotti il cui fornitore abbia rilasciato una dichiarazione di due diligence che attesti che il prodotto stesso non sia legato alla deforestazione. I prodotti interessati includono: capi di bestiame, cacao, caffè, olio di palma, soia, legno, gomma, carbone, carta e tutti i loro derivati (per esempio, cioccolato e mobili).

L’ultimo aggiornamento riguarda l’approvazione di cinque atti legislativi relativi al pacchetto Fit for 55. Per quanto concerne il sistema di scambio delle quote di emissione (ETS), le istituzioni hanno approvato la revisione dell’ETS, l’inclusione delle emissioni prodotte dal trasporto marittimo e la revisione della direttiva relativa al trasporto aereo. Inoltre, è stato approvato il regolamento che istituisce il meccanismo di adeguamento del carbonio alle frontiere (CBAM). Infine, è stato istituito il fondo sociale per il clima con misure atte a garantire una transizione energetica equa e socialmente inclusiva. 



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