CSDD, gas e nucleare in tassonomia ed equilibrio di genere nei CdA

Il focus del Forum per la Finanza Sostenibile sui provvedimenti normativi dell’Unione Europea riguardanti l’industria SRI



Forum per la Finanza Sostenibile, 25 Nov 2022 - 05:20
Nelle ultime settimane, le principali novità di policy legate alla finanza sostenibile a livello europeo hanno riguardato diversi temi: lo stato d’avanzamento della proposta di direttiva in materia di Corporate Sustainability Due Diligence (CSDD), l’inclusione di gas e nucleare nella tassonomia, l’equilibrio di genere nei CdA e l’integrazione dei rischi ESG nella vigilanza delle imprese di investimento.

Per quanto riguarda la CSDD, si continua a discutere sugli aspetti relativi all’obbligo di due diligence per le imprese finanziarie regolamentate. È necessario, infatti, definire un quadro chiaro e coerente in quanto questi aspetti sono coperti anche da altri strumenti normativi: Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR, che prevede obblighi di disclosure) e atti delegati d’implementazione delle direttive Undertaking for Collective Investment in Trasferable Securities (UCITS) e Alternative Investment Fund Managers Directive (AIFM). Il voto finale in commissione parlamentare è previsto per marzo 2023, mentre il Consiglio Europeo dovrebbe approvare un orientamento generale entro dicembre 2022. A seguire, inizierà la fase di negoziazione tra i due organi per arrivare all’approvazione della Direttiva.

Sul fronte della tassonomia, il 7 ottobre l’Austria ha presentato un ricorso alla Corte di giustizia europea (CJEU) per annullare l’atto delegato complementare che si applicherà da gennaio 2023 e prevede l’inclusione di specifiche attività energetiche dei settori del gas e del nucleare nella tassonomia UE.
Nel ricorso, l’Austria sostiene che l’energia nucleare non rispetti il principio del Do No Significant Harm (con riferimento in particolare al disastro di Chernobyl e Fukushima). Allo stesso tempo, l’energia nucleare non potrebbe contribuire alla lotta contro il cambiamento climatico in quanto la costruzione degli impianti sarebbe troppo lenta e costosa. Altre argomentazioni presentate dalla ricorrente riguardano l’inclusione del gas in tassonomia: esso, infatti, rappresenterebbe una fonte energetica dannosa per il clima. Inoltre, certificare il gas naturale come sostenibile potrebbe ritardare la transizione dell’UE verso l’energia pulita, incoraggiando ulteriori investimenti nel combustibile fossile.
Ora, gli altri Stati membri potranno decidere se supportare o meno il ricorso presentato dall’Austria. A seconda della sentenza della Corte di Giustizia, l’esecutivo UE potrebbe commissionare ulteriori studi scientifici e successivamente rielaborare i criteri tecnici di screening, mantenendo poi l’inclusione del gas e/o del nucleare nella tassonomia sulla base di criteri più severi. In alternativa, l’introduzione di gas e nucleare nella tassonomia potrebbe essere completamente annullata.

Il 17 ottobre scorso, il Consiglio europeo ha adottato il testo definitivo della direttiva sull’equilibrio di genere nei consigli di amministrazione delle società (c.d. Women On Board Directive). La proposta di direttiva è stata infine adottata in via definitiva dal Parlamento europeo nella seduta del 22 novembre. L’obiettivo della direttiva è quello di promuovere una rappresentanza di genere più equilibrata nei consigli di amministrazione delle società quotate in tutta l’UE.
Entro il 2026, le società quotate devono garantire che almeno il 40% dei posti di amministratore senza incarichi esecutivi o almeno il 33% di tutti i posti di amministratore sia occupato da membri dal sesso sottorappresentato. Nello specifico, la direttiva introduce: un livello minimo di armonizzazione dei requisiti in materia di governo societario, misure integrate di salvaguardia per garantire che non vi sia alcuna promozione automatica e incondizionata del sesso sottorappresentato, preferenza per il candidato del sesso sottorappresentato, a parità di qualifiche, a meno che una valutazione obiettiva non faccia propendere per il candidato dell'altro sesso.
La direttiva entrerà in vigore 20 giorni dopo la pubblicazione nella Gazzetta ufficiale e gli Stati membri avranno due anni per recepirla nel diritto nazionale.

Infine, il 24 ottobre, l’EBA ha pubblicato un rapporto sull’integrazione dei rischi ESG nella vigilanza delle imprese di investimento. Il presente rapporto pone le basi per l’integrazione dei rischi e dei fattori ESG nel processo di vigilanza delle imprese di investimento e copre i principali elementi del processo di revisione e valutazione prudenziale (SREP). Nel report, l’EBA riconosce gli attuali limiti legati ai dati e alle metodologie di valutazione dei rischi ESG. Il report raccomanda che l’integrazione dei fattori ESG nel processo di vigilanza rispetti i principi di gradualità e proporzionalità.

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