Le posizioni sul pacchetto Omnibus e la revisione di SFDR
Presentati commenti relativi all’Omnibus Simplification Package. Raccolti feedback attraverso una call for evidence per la revisione del Regolamento SFDR
Forum per la Finanza Sostenibile, 20 Giu 2025 - 15:48
Forum per la Finanza Sostenibile
Le proposte di modifica della Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD), della Corporate Sustainability Due Diligence Directive (CSDDD) e della Tassonomia contenute nell’Omnibus Simplification Package presentato a Febbraio 20205 hanno suscitato la reazione di diversi attori.
Posizioni sul pacchetto Omnibus
Tra gli attori che hanno espresso il proprio parere sul pacchetto Omnibus, Eurosif ha presentato diverse raccomandazioni per le istituzioni europee in vista del trilogo. Sul fronte della CSRD, l’associazione paneuropea sottolinea la necessità di mantenere l’approccio basato sulla doppia materialità e suggerisce alcune modifiche al nuovo perimetro di applicazione proposto, scaglionando gli obblighi di reporting in base alla dimensione delle imprese. Inoltre, invita le istituzioni a trasformare gli ESRS settoriali in linee guida volontarie (invece che eliminarli del tutto) e a consentire la richiesta di informazioni da parte di imprese e investitori anche ad aziende escluse dagli obblighi di reporting. Per quanto riguarda la CSDDD, invita a mantenere l’obbligo di implementare i piani di transizione e a reintrodurre il regime di responsabilità civile a livello europeo. In fine, in relazione alla Tassonomia, propone di allineare l’ambito di applicazione con quello della CSRD e di ridurre la soglia di esenzione di materialità al 5%.
Un altro importante posizionamento arriva dalla Banca Centrale Europea (BCE) che nel suo parere ufficiale sottolinea la centralità di CSRD, Tassonomia e CSDDD per la gestione del rischio. In particolare, la BCE esorta a non restringere il perimetro di applicazione della CSRD, prevedendo per le imprese medio-grandi standard semplificati. Inoltre, evidenzia la necessità di mantenere i datapoint previsti dagli ESRS E1 sul clima ed ESRS E4 sulla biodiversità in quanto cruciali per valutare l’esposizione creditizia ai rischi fisici e di transizione. In merito alla CSDDD, rimarca l’importanza di prevedere l’attuazione concreta dei piani di transizione e la loro revisione annuale.
Infine, anche l’Ufficio dell’Alto Commissario sui Diritti Umani dell’ONU ha pubblicato la propria analisi, commentando in particolare le modifiche proposte a CSDDD. Secondo il parere, eventuali modifiche alla direttiva dovrebbero garantire un’armonizzazione agli standard internazionali (es: Linee Guida OCSE sulle multinazionali, standard dell’International Labour Organization – ILO), mentre le proposte del pacchetto Omnibus sembrerebbero portare a un disallineamento. Inoltre, viene segnalato il rischio di trasformare la due diligence in un processo reattivo anziché preventivo a causa del possibile nuovo focus solo sui fornitori diretti nella catena del valore. Un altro rischio evidenziato è quello relativo alla frammentazione e alla possibile incoerenza normativa legata all’eliminazione del regime di responsabilità civile a livello europeo.
Revisione Regolamento SFDR
Sul fronte della revisione della Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR), la Commissione europea ha raccolto, tramite una Call for Evidence, osservazioni e commenti dei soggetti portatori di interesse. L’intervento su SFDR, auspica la Commissione, dovrebbe aumentare la chiarezza giuridica e assicurare la coerenza generale delle norme del quadro per la finanza sostenibile, comprese le misure proposte al fine di semplificare l’informativa sulla sostenibilità per le imprese.
Orientamenti per le autorità di vigilanza
L’ultimo aggiornamento riguarda la pubblicazione da parte dell’European Securities and Markets Authority (ESMA) dei propri orientamenti relativi alle attività di attuazione delle norme in materia di informativa sulla sostenibilità. L ‘obiettivo del documento è prevenire il greenwashing, armonizzare le pratiche di supervisione e garantire affidabilità e comparabilità dei dati, contribuendo a protezione degli investitori e stabilità del mercato. Gli orientamenti si applicano a tutte le autorità che vigilano sulle informazioni di sostenibilità ai sensi della Direttiva sulla trasparenza (art. 24(4) della Direttiva 2004/109/CE). Gli orientamenti più rilevanti danno indicazioni su: processo efficace di attuazione delle norme, indipendenza dei soggetti coinvolti, selezione soggetti supervisionati, tempistiche, tipologie di controllo, violazioni rilevanti, provvedimenti e sanzioni.