ETF – Requisiti e processo di quotazione

L'articolo 2.2.35 del Regolamento dei Mercati Organizzati e Gestiti da Borsa Italiana (di seguito il “Regolamento”) definisce i requisiti di ammissione alla quotazione di ETF indicizzati e di ETF strutturati. Il modello della domanda per l'ammissione  e la documentazione da allegarvi, parte integrante della domanda,  possono essere trovati nelle Istruzioni al Regolamento dei Mercati.

Requisiti degli ETF

  • Possono essere quotati sul mercato ETFplus gli OICR armonizzati ai sensi della direttiva Europea UCITS che abbiano ottenuto l’autorizzazione di Consob e Banca d’Italia, o equivalente autorizzazione da parte dell’autorità d’origine, e abbia completato la procedura per l'offerta in Italia di cui all'art. 42 del TUF, nel caso di OICR di diritto estero.
  • Le quote o azioni degli OICR per i quali si richiede l’ammissione devono essere liberamente negoziabili nonché regolabili nelle procedure di liquidazione di Euronext Securities Services Milan.
  • Per gli ETF indicizzati è richiesto che l’indice o il paniere di titoli di riferimento dell’OICR siano caratterizzati da trasparenza nei metodi di calcolo e da aggiornamento giornaliero e che i relativi valori siano a disposizione del pubblico almeno una volta al giorno. Per gli ETF strutturati è necessario che l’indice a cui è legato l’andamento dell’OICR e la formula che esprime il collegamento tra andamento dell’indice e dell’OICR siano caratterizzati da trasparenza nei metodi di calcolo e che il valore dell’indice sia messo a disposizione del pubblico almeno una volta al giorno.
  • In aggiunta ai requisiti relativi all’indice di riferimento è necessario, sia per ETF indicizzati che strutturati, che il prospetto dell’OICR ne preveda la quotazione in un mercato regolamentato.


Sostegno alla liquidità

Market Maker

Un requisito importante ai fini dell’ammissione alla quotazione degli ETF è l’impegno di almeno un market maker di cui all’articolo 4.4.2 ad esporre in via continuativa prezzi in acquisto e vendita per una quantità minima e lo spread massimo (definiti da Borsa Italiana durante il processo di ammissione sulla base delle disposizioni dell’articolo IA.7.4.1 Istruzioni) e con l’obbligo di reintegro delle quotazioni in caso di applicazione. Borsa Italiana monitora il rispetto di questi impegni in via continuativa. La funzione di specialista può essere assolta da un operatore aderente al mercato ETFplus che sia in grado di inviare executable quotes (ordini contemporanei in bid e ask). Nel caso in cui la funzione di specialist sia assolta da un operatore non già specialist sul mercato ETFplus dovranno essere effettuati alcuni semplici test al fine di verificare la corretta implementazione di tale funzionalità. E’ prevista per gli operatori specialist l’esenzione totale dalle trading fee.


Requisiti informativi

Tra i requisiti informativi dettagliati all’articolo 2.6.2 comma 5 del Regolamento assume particolare rilievo la diffusione dell’iNAV in Euro (indicative Net Asset Value) cioè il valore istantaneo e pubblicato in continua dell’ETF. Borsa Italiana infatti richiede che gli emittenti mettano a disposizione del pubblico tale valore tramite i tradizionali infoprovider o un sito internet.


Contatti

ETFs Listing Italy - etfitaly@borsaitaliana.it 


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