Struttura del Regolamento
Il Regolamento è stato articolato in sette parti:
la prima, denominata disposizioni generali, ricomprende:
- l’oggetto del Regolamento;
- i principi organizzativi della Borsa Italiana S.p.A, nonché i principi a cui si ispira l’esercizio delle funzioni di organizzazione e gestione dei mercati;
- le definizioni a cui nel testo si fa riferimento;
la seconda è relativa ai rapporti tra emittenti e mercati; in particolare stabilisce le condizioni e le modalità di ammissione, sospensione e revoca degli strumenti finanziari dalle negoziazioni, nonché gli obblighi a cui sono tenuti gli emittenti con strumenti finanziari ammessi alle negoziazioni e le modalità di diffusione delle informazioni al pubblico e loro archiviazione;
la terza riguarda i rapporti con gli intermediari e in particolare:
- i requisiti per l’ammissione degli operatori ai mercati;
- i requisiti di permanenza alle negoziazioni;
- i rapporti tra Borsa Italiana e gli operatori:
- i controlli e gli interventi sugli intermediari da parte di Borsa Italiana
la quarta parte è dedicata a:
- i tipi di contratti negoziati in ciascun mercato o segmento di mercato;
- le condizioni e le modalità per lo svolgimento delle negoziazioni nei singoli mercati o segmenti di mercato;
- gli obblighi degli operatori, per i mercati o segmenti di mercato in cui sono previste figure particolari, quali operatori specialisti o market makers;
- le modalità di accertamento dei prezzi.
Costituiscono parte integrante di questa sezione anche:
- l’informativa fornita agli operatori;
- le modalità, le condizioni e i criteri con cui la Borsa Italiana gestisce e controlla gli stessi mercati al fine di assicurarne l’ordinato funzionamento;
la quinta contiene le disposizioni in materia di funzionamento dei servizi strumentali alle negoziazioni, ossia, come già citati, del servizio di riscontro delle operazioni, del meccanismo di garanzia dei contratti e delle segnalazioni delle operazioni sui blocchi o eseguite fuori mercato;
la sesta è riservata alla trasparenza dei mercati, cioè alle modalità e ai termini della diffusione al pubblico dei prezzi di mercato nonché di tutte le informazioni che hanno rilevanza per il buon funzionamento dei mercati e per la tutela degli investitori;
la settima fa riferimento agli organi e alla procedura arbitrale di risoluzione delle controversie relative al Regolamento che si possono delineare tra operatori ed emittenti da un lato e Borsa Italiana dall’altro.