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Reddito cittadinanza: Corte Ue, illegale escludere rifugiati residenti da meno di 10 anni -2-

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Bruxelles, 7 mag - A un cittadino straniero beneficiario di protezione sussidiaria in Italia e' stato revocato il 'reddito di cittadinanza' dopo che un controllo amministrativo ha rivelato che egli non soddisfaceva il requisito della residenza di almeno dieci anni nel territorio nazionale previsto dal diritto italiano.

Egli ha contestato tale decisione dinanzi a un giudice italiano il quale ha chiesto alla Corte di giustizia di stabilire se tale requisito costituisse una discriminazione indiretta nei confronti degli stranieri. La Corte ha dichiarato che la concessione del reddito di cittadinanza rientra nel principio di uguaglianza tra i beneficiari di protezione internazionale e i cittadini nazionali in materia sia di accesso all'occupazione sia di diritto a un reddito minimo. 'Sebbene tale requisito sia applicato allo stesso modo a tutti gli interessati, esso incide principalmente sugli stranieri. Tale disparita' di trattamento non e' giustificata dal fatto che la concessione del reddito di cittadinanza implica, secondo il governo italiano, un onere amministrativo ed economico significativo'. Per questo 'costituisce quindi una discriminazione indiretta vietata dal diritto dell'Unione'.

Un beneficiario di protezione sussidiaria, residente legalmente in Italia dal 2011, percepiva il 'reddito di cittadinanza', una prestazione sociale accompagnata da misure di inserimento lavorativo e sociale. La concessione di tale prestazione era subordinata al requisito della residenza di almeno dieci anni nel territorio italiano, di cui gli ultimi due anni in modo continuativo. A seguito di un controllo, l'Inps ha constatato che tale requisito non era soddisfatto e ha cessato il versamento del sussidio chiedendo il rimborso delle somme indebitamente percepite.

L'interessato ha contestato tale decisione dinanzi a un giudice italiano, sostenendo che il requisito della residenza di dieci anni costituiva una discriminazione indiretta, in quanto era soddisfatto piu' facilmente dai cittadini italiani. A sua volta, l'Inps ha sostenuto che tale reddito non era destinato a coprire un bisogno primario, ma rientrava nelle politiche occupazionali e di integrazione, il che giustificava l'esigenza di un legame effettivo con il territorio italiano.

Oggi la Corta constata che il 'reddito di cittadinanza' costituisce al contempo una misura di accesso all'occupazione, soggetta al principio di uguaglianza tra beneficiari di protezione internazionale e cittadini nazionali, e una prestazione sociale essenziale, sotto forma di reddito minimo, anch'essa soggetta a questo stesso principio. Inoltre indica che il requisito della residenza di dieci anni, sebbene applicato in modo identico ai cittadini dello Stato membro e ai beneficiari di protezione internazionale, incide principalmente sugli stranieri e costituisce una discriminazione indiretta nei confronti di questi ultimi, che e', in linea di principio, vietata.

Poi viene indicato che tale requisito non e' obiettivamente giustificato dal fatto che la concessione del 'reddito di cittadinanza' implica, secondo il governo italiano, un notevole onere amministrativo ed economico, il che giustificherebbe il fatto di riservare tale concessione alle sole persone ben integrate nella comunita' nazionale. In realta' 'la concessione di prestazioni sociali a una persona comporta, per l'istituzione interessata, gli stessi costi, indipendentemente dal fatto che tale persona sia beneficiaria di protezione internazionale o sia cittadina dello Stato membro'.

Inoltre, per quanto riguarda le misure di accesso all'occupazione e le prestazioni sociali essenziali, quali il 'reddito di cittadinanza', il diritto dell'Unione conferisce ai beneficiari di protezione internazionale un diritto alla parita' di trattamento, senza consentire agli Stati membri di prevedere requisiti o limitazioni ulteriori rispetto a quelli previsti dal legislatore dell'Unione. Senza contare che la durata del soggiorno nel territorio di uno Stato membro non e' prevista dal diritto dell'Unione come criterio per la concessione dei sussidi in questione a tali beneficiari.

Infine, subordinare la concessione di tali sussidi alla condizione della residenza di dieci anni nello Stato membro interessato 'e' contrario all'obiettivo del diritto dell'Unione di garantire un livello minimo di prestazioni ai beneficiari di protezione internazionale, il cui status non e', per sua natura, permanente e puo' essere revocato, il che comporta, eventualmente, il rimpatrio della persona interessata nel suo paese d'origine'.

Aps.

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