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Glossario finanziario - Partecipazioni Rilevanti

Definizione

Quota di partecipazione in una societa' quotata di ammontare superiore al 3% del capitale con diritto di voto (5% se societa' e' una PMI).

Approfondimenti

Al fine di permettere alla CONSOB il controllo della trasparenza della proprieta' azionaria e quindi di disporre di un censimento costantemente aggiornato della distribuzione del potere economico, relativamente alle societa' quotate e' previsto, a carico sia di persone fisiche sia giuridiche, l'obbligo di comunicare la propria partecipazione qualora questa possa essere definita "rilevante". Al riguardo, si identifica come "partecipazione rilevante" la partecipazione che supera la soglia prestabilita del 3% del capitale con diritto di voto. Tale soglia e' alzata al 5% dei diritti di voto per le PMI. Il Testo Unico della Finanza (TUF, Decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 come successivamente modificato) fissa la disciplina delle partecipazioni rilevanti all'articolo 120 e indica che in caso di acquisto di partecipazioni in emittenti quotati pari o superiori alle soglie del 10%, 20% e 25% del relativo capitale, l'acquirente deve dichiarare gli obiettivi che ha intenzione di perseguire nel corso dei sei mesi successivi.

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