Trading Venue

FTA Online News, Milano, 19 Giu 2015 - 10:04

La trading venue - letteralmente sarebbe il “luogo delle contrattazioni” – rappresenta la sede degli scambi, il mercato di riferimento di un prodotto finanziario in altri termini.

La direttiva europea Mifid (Market in Financial Instruments Directive), che ha posto le basi del mercato finanziario unico europeo, ha allargato i mercati dalle tradizionali “sedi” regolamentate, come quella di Borsa Italiana, ad altre nuove sedi di negoziazioni.

In particolare la stessa Mifid ha introdotto i sistemi di negoziazione multilaterali o MTF (Multilateral Trading Facilites), che sono dei circuiti di negoziazione gestiti da privati che, al contrario dei mercati regolamentati non hanno oggetto sociale esclusivo, ma possono essere gestiti anche da un’impresa di investimento.

Per il resto sostanzialmente i due sistemi sono multilaterali (ossia consentono l’incontro di interessi multipli di acquisto o vendita), sono sottoposti a un regime autorizzativo, devono dotarsi di regole trasparenti e non discrezionali, seguire obblighi di informativa in pre- e post-trade.
Regimi di vigilanza si impongono per entrambi i sistemi (ossia il mercato regolamentato e l’MTF), ma a livelli applicativi diversi.

In particolare le società che gestiscono i sistemi multilaterali di negoziazione devono fornire o accertarsi che siano accessibili al pubblico informazioni sufficienti a permettere agli utenti di emettere un giudizio in materia di investimenti (tenendo conto sia della natura degli utenti che delle tipologie di strumenti negoziati).

E’ necessario altresì che gli utenti siano chiaramente informati delle rispettive responsabilità sul regolamento delle operazioni effettuate e che siano prontamente eseguite le istruzioni della Consob su eventuali sospensioni o esclusioni dalla negoziazione di strumenti finanziari.

I gestori degli MTF devono anche controllare le operazioni degli utenti, le condizioni di negoziazione anormali ed comportamenti riconducibili a eventuali abusi di mercato oltre a pubblicizzare le regole di funzionamento del sistema gestito.

Alla Consob i gestori di un MTF devono inoltre comunicare l’elenco degli strumenti finanziari e degli operatori ammessi alla negoziazione, le regole di funzionamento del sistema, le procedure di vigilanza adottate, rendere conto di eventuali esternalizzazione sulla base del regolamento in materia.
Una volta l’anno è previsto anche un audit alla Consob con riferimento alle misure di sicurezza informatica e di continuità operativa.

Una terza trading venue è costituita dai cosiddetti internalizzatori sistematici, ossia dei sistemi di negoziazioni alternativi ai mercati regolamentati: si tratta in pratica del caso di intermediari autorizzati (imprese di investimento, banche e gestori di mercati regolamentati) che negoziano in modo organizzato, frequente e sistematico in mercati regolamentati di tipo bilaterale in contropartita diretta dell’intermediario con il cliente.

L’avvio di attività di internalizzazione sistematica deve essere comunicata alla Consob almeno 15 giorni prima dell’inizio concreto dell’operatività di questo tipo con un documento che fornisca una serie di informazioni fra le quali una distinzione tra azioni liquide, altre azioni e strumenti finanziari diversi da azioni sui quali si intende svolgere l’attività di internalizzazione sistematica.

Per gli internalizzatori sistematici sono previste procedure elettroniche di registrazione delle operazioni che devono essere conservate per almeno 5 anni in modo da consentire alla Consob di effettuare in ogni momento ricerche su un singolo strumento finanziario, su ogni singola tipologia di operazione e su ogni singolo partecipante al sistema.


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