La Riserva Frazionaria

Uno strumento di politica monetaria



FTA Online News, Milano, 08 Feb 2013 - 12:33

La riserva obbligatoria (o frazionaria) è uno strumento di politica monetaria cui sono assoggettate tutte le banche dell’Unione Monetaria europea a partire dal 1 gennaio 1999. Essa ha come funzioni ufficiali la garanzia a tutela dei depositanti sulla liquidità dei depositi bancari e la regolazione della base monetaria presente nel sistema. La riserva rappresenta quindi la porzione dei depositi che le banche raccolgono ma non impiegano per concedere prestiti.

Tutti gli istituti di credito operanti nell’area euro hanno infatti l’obbligo di detenere una riserva minima presso le Banche Centrali nazionali. Tale riserva è calcolata applicando un coefficiente alle passività iscritte nel bilancio delle istituzioni creditizie. L’obbligo si considera soddisfatto se la banca mantiene una riserva media giornaliera, calcolata nell’arco di un mese, almeno pari all’ammontare di riserva dovuto. E’ dunque possibile movimentare l’intera riserva purché a fine giornata il conto riserva/regolamento (il conto su cui la banca mantiene le proprie riservo presso la Banca centrale) non presenti saldi negativi.

Questo sistema attraverso il quale le banche costituiscono a riserva solo una parte di quanto raccolgono viene definito a “riserva frazionata”. Più la percentuale di riserva sarà bassa più base monetaria sarà in circolazione, viceversa più alta sarà la percentuale meno ampia sarà la base monetaria. Ipotizzando di fissare la percentuale di riserva al 20%, questo significa che su 100,00 Euro depositati la banca dovrà tenere una riserva di 20 Euro mentre potrà concedere in prestito la parte restante. Questo meccanismo viene definito “moltiplicatore monetario (M)” ed è pari al reciproco del tasso di riserva. M= 1/R

In Europa il Regolamento 1745/2003 (art.4) della BCE ha fissato la percentuale al 2% per ogni passività compresa nell’aggregato soggetto a riserva. Tale aggregato non comprende:

  • depositi con durata prestabilita superiore a due anni;
  • depositi rimborsabili con preavviso superiore a due anni;
  • pronti contro termine;
  • titoli di debito emessi con durata prestabilita superiore a due anni.

La crisi finanziaria e le sue conseguenze sull'economia hanno spinto i governi e le autorità finanziarie a interrogarsi sulle origini profonde del crollo di un sistema finanziario che si considerava consolidato, ben regolamentato ed efficacemente controllato. Il terzo accordo di Basilea, i cui parametri verranno introdotti progressivamente tra il 1 gennaio 2013 ed il 1 gennaio 2019, impone che per evitare nuove crisi future le banche detengano più fondi propri di qualità migliore. In particolare, prevede che esse dispongano di:

  • un capitale di base pari al 4,5 % e di un capitale di classe 1 (Tier one) pari al 6 % degli attivi ponderati per il rischio;
  • una riserva obbligatoria di conservazione del capitale pari al 2,5 %;
  • una riserva anticiclica discrezionale, che consente alle autorità di regolamentazione nazionali di richiedere sino a un ulteriore 2,5 % di capitale nei periodi di crescita del credito.

Basilea III introduce un coefficiente di leva finanziaria minimo del 3 % e due coefficienti di liquidità obbligatori: il coefficiente di liquidità a breve termine impone che una banca disponga di attivi liquidi di qualità elevata in misura sufficiente a coprire il suo fabbisogno di liquidità per un periodo di 30 giorni, mentre il coefficiente di liquidità a lungo termine le impone di detenere un ammontare minimo di finanziamenti stabili superiore al fabbisogno di liquidità nel corso di un anno.


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