Il CVA Credit value adjustment

FTA Online News, Milano, 23 Feb 2015 - 10:26

L’introduzione del CVA, il rischio di rettifiche di valore della componente creditizia o Credit Value Adjustment, è stato esplicitamente introdotto dallo schema di Basilea 3 che regola le banche internazionali per far fronte a una carenza grave degli schemi precedenti.
Nell’ultima crisi finanziaria le banche hanno infatti registrato perdite assai maggiori a seguito del deterioramento del rating di varie controparti che non perdite correlate a veri casi di insolvenza. In altre parole è nata la necessità di incorporare nei prezzi delle transazioni il rischio di credito delle controparti. Si tratta di un concetto applicato principalmente ai derivati OTC (Over the counter ossia non regolamentati), ma non solo.
Un esempio potrà chiarire ulteriormente.

Supponendo che la Banca 1 abbia firmato un contratto di interest rate swap, ossia un derivato sulle variazioni dei tassi di interesse come quelli che gli istituti sottoscrivono per coprirsi dai rischi impliciti alla stipula di mutui a tasso fisso, con la Banca 2. Ipotizziamo anche che il valore iniziale dello swap sia di 10 milioni di euro, ma che a un certo punto circolino sul mercato notizie che fanno ipotizzare che la Banca 2 rischi di essere insolvente e dunque non possa onorare le obbligazioni nei confronti della Banca 1.
Il valore dello swap a questo punto verosimilmente scenderà, per esempio, a 7 milioni di euro. In pratica si avrà una perdita per la Banca 1 sullo swap di 3 milioni di euro.

In realtà nella prassi i CVA sono calcolati facendo sempre riferimento a un ipotetico investimento privo di rischio. Pertanto la formula diventa CVA=valore di un portafoglio senza rischio di credito-fair value del portafoglio.
Va inoltre considerato anche il rischio di credito della stessa Banca 1 che influenza la valutazione complessiva del portafoglio.
Nel caso della Banca 1 si parla di DVA, però, ossia di Debt Value Adjustment.

Ne deriva che: fair value di un portafoglio di derivati= valore portafoglio risk-free-CVA+DVA.

Raffinando ulteriormente il calcolo del valore del CVA si arriva così alla definizione di Basilea 3 che propone alle banche la scelta tra due approcci: l’approccio standardizzato e l’approccio avanzato.
In ogni caso le banche non sono tenute a includere in questo requisito patrimoniale le transazioni con una controparte centrale (CCP) e le securities financing transaction (SFT), a meno che la loro autorità di vigilanza stabilisca che le esposizioni a perdite CVA derivanti da operazioni SFT siano rilevanti.

L’approccio standardizzato prevede l’applicazione della seguente formula, dove:

· h è l’orizzonte di rischio di un anno (in unità di un anno), h = 1;

· wi è la ponderazione applicabile alla controparte “i”. La controparte “i” deve essere assegnata a una delle sette ponderazioni wi in base al suo rating esterno. Qualora una controparte sia sprovvista di rating esterno, la banca deve, previa approvazione dell’autorità di vigilanza, raccordare il rating interno assegnato alla controparte a un rating esterno;

· EADitotal è l’esposizione al momento dell’insolvenza della controparte “i” (sommata fra i vari insiemi di compensazione), comprendente l’effetto delle garanzie in base alle vigenti regole IMM, SM o CEM applicabili nel calcolo dei requisiti per il rischio di controparte relativo a tale controparte della banca. Per le banche non-IMM l’esposizione deve essere scontata applicando il fattore (1-exp(-0,05* Mi))/(0,05*Mi). Per le banche IMM tale fattore non andrà applicato, essendo il fattore di sconto già incluso in Mi;

· Bi è il nozionale delle coperture CDS single-name acquistate (sommate qualora vi sia più di una posizione) riferite alla controparte “i” e utilizzate per coprire il rischio di CVA. Tale ammontare nozionale deve essere scontato applicando il fattore (1-exp(-0,05*Mihedge))/(0,05* Mihedge);

· Bind è il nozionale totale di uno o più indici di CDS acquistati a protezione e utilizzati per coprire il rischio di CVA. Tale ammontare nozionale deve essere scontato applicando il fattore (1-exp(-0,05*Mind))/(0,05* Mind).

Se invece la banca ottiene le autorizzazioni necessarie dell’organo di vigilanza potrà adottare l’approccio avanzato che si avvale della seguente formula di calcolo, dove:

· ti è il tempo dell’i-esimo intervallo temporale di rivalutazione, a partire dal tempo t0 = 0;

· tT è la maggiore scadenza contrattuale tra gli insiemi di attività soggette a compensazione (netting set) con la controparte;

· si è lo spread creditizio della controparte alla scadenza ti, utilizzato per calcolare il CVA della controparte. Qualora per la controparte sia disponibile uno spread su CDS, tale spread deve essere utilizzato. In caso contrario la banca deve invece impiegare una ragionevole approssimazione basata sullo spread associato alla classe di rating, al settore e alla regione della controparte;

· LGDMKT è la perdita in caso di insolvenza della controparte e deve essere basata sullo spread di uno strumento di mercato della controparte (o, laddove tale strumento non sia disponibile, deve rappresentare una ragionevole approssimazione basata sullo spread associato alla classe di rating, al settore e alla regione della controparte). Si noti che questa LGDMKT, utilizzata come input per il calcolo del requisito patrimoniale per il rischio di CVA, è diversa dalla LGD determinata per il requisito IRB e per quello a fronte del rischio di insolvenza connesso all’RCC, in quanto è una valutazione di mercato e non una stima interna;

· il primo fattore della somma rappresenta un’approssimazione della probabilità marginale implicita nel mercato del verificarsi di un’insolvenza tra il tempo ti-1 e il tempo ti. La probabilità di insolvenza implicita nel mercato (nota anche come probabilità neutrale al rischio) rappresenta il prezzo di mercato per l’acquisto di protezione da un’insolvenza ed è di regola diversa dalla reale probabilità di insolvenza;

· EEi è l’esposizione attesa verso la controparte al tempo di rivalutazione ti, come definita al paragrafo 30 (esposizione attesa regolamentare), dove le esposizioni dei diversi insiemi di compensazione per tale controparte sono sommate e la scadenza più lunga di ciascun insieme è data dalla scadenza contrattuale più lunga al suo interno.

· Di è il fattore di sconto privo di rischio di insolvenza al tempo ti, dove D0 = 1.


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