La proposta di direttiva sul reporting di sostenibilità per le imprese

Tutte le imprese, anche le PMI, dovranno divulgare dati sulla sostenibilità. L’EFRAG è al lavoro su standard comuni.



Forum per la Finanza Sostenibile, 18 Giu 2021 - 12:45

Il 21 aprile 2021 la Commissione Europea ha pubblicato una proposta di direttiva sul reporting di sostenibilità (Corporate Sustainability Reporting Directive - CSRD): la normativa richiederà alle imprese europee di divulgare una serie di informazioni su rischi e impatti relativi ai temi di sostenibilità delle proprie attività aziendali.

Il testo pubblicato aggiorna e integra la direttiva sul reporting non-finanziario attualmente in vigore (Direttiva UE 2014/95, nota come Non-financial Reporting Directive - NFRD), che è stata recepita in Italia con il Decreto Legislativo n.254 del 2016, operativo dal 1 gennaio 2017 (le prime rendicontazioni sono state pubblicate nel 2018).

L’obiettivo principale della proposta di direttiva è incrementare la quantità, la qualità e la comparabilità delle informazioni di sostenibilità che vengono divulgate dalle imprese e che possono essere utilizzate dagli investitori per integrare le strategie d’investimento e soddisfare gli obblighi di informativa verso la clientela. La nuova direttiva incide in modo significativo sulla finanza sostenibile, dal momento che la carenza di dati su fattori ambientali, sociali e di governance (ESG) è uno dei temi che compromettono di più la capacità degli investitori di essere efficaci e trasparenti nell’integrazione della sostenibilità nelle proprie scelte d’investimento.

Ecco le principali novità della proposta di CSRD:

 

Ampliamento del perimetro di applicazione

I nuovi requisiti di reporting dovranno essere applicati:

  • da tutte le imprese di grandi dimensioni, indipendentemente dal fatto che siano quotate o meno, con più di 250 dipendenti (rispetto alla precedente versione della normativa decade quindi la soglia minima di 500 dipendenti, mentre restano valide quelle di fatturato superiore a €50 milioni e di bilancio superiore a €43 milioni);
  • a tutte le PMI quotate sui mercati europei a eccezione delle micro-imprese, cioè quelle con meno di 10 dipendenti e con fatturato o bilancio inferiore a €2 milioni.

Secondo le stime diffuse dalla Commissione Europea, la nuova direttiva permetterà di ampliare il perimetro di applicazione della normativa passando da 11.000 a 49.000 imprese.

 

Standard per il reporting di sostenibilità

I dati dovranno essere riportati sulla base di standard comuni di reporting, che saranno sviluppati dall’European Financial Reporting Advisory Group (EFRAG) sulla base delle raccomandazioni tecniche pubblicate a marzo del 2021 al termine di uno studio di fattibilità richiesto dalla Commissione.

A partire dalla consulenza tecnica dell’EFRAG – che dovrà essere pubblicata entro giugno del 2022 – la Commissione UE intende effettuare una serie di consultazioni con le autorità di vigilanza (ESAs), con istituzioni europee (tra cui l'Agenzia Europea  dell'Ambiente e la Banca Centrale Europea) e con la Platform on Sustainable Finance (il gruppo tecnico che sta sviluppando la tassonomia europea delle attività economiche eco-compatibili).

Infine, gli standard dovrebbero essere adottati dalla Commissione UE con due atti delegati: un primo di carattere generale entro il 31 ottobre del 2022, un secondo con indicazioni specifiche per singoli settori economici entro il 31 ottobre del 2023.

Gli standard verranno sottoposti a revisione ogni tre anni per poter integrare efficacemente le evoluzioni del mercato.

 

Requisiti adeguati alle PMI

Verranno introdotti standard di reporting dedicati alle esigenze e alle capacità specifiche delle PMI quotate, che entreranno in vigore tre anni dopo rispetto a quelli delle imprese di grandi dimensioni.  Le PMI che restano fuori dal perimetro di applicazione della CSRD potranno decidere di utilizzare questi principi su base volontaria, per esempio per fornire informazioni di sostenibilità alle banche o per farle circolare all’interno delle catene di fornitura. .

 

Doppia materialità e altre informazioni

I requisiti di reporting saranno sviluppati secondo il principio della doppia materialità: in altre parole, alle imprese sarà richiesto di divulgare informazioni sia sui rischi ambientali e sociali a cui sono esposte, sia sugli impatti provocati dalle attività aziendali sui fattori di sostenibilità.

Rispetto alla precedente versione della direttiva, i requisiti della CSRD richiedono informazioni più approfondite sulla strategia e sugli obiettivi delle aziende, sul ruolo del board e del management, e sui cosiddetti “intangible asset”, per esempio il capitale sociale, umano e intellettuale. Le imprese dovranno spiegare anche come sono state selezionate queste informazioni. Inoltre, dovranno fornire dati e informazioni su aspetti inerenti le proprie catene mondiali di approvvigionamento e chiarirne gli impatti sulla sostenibilità. I dati divulgati dovranno essere di tipo quantitativo e qualitativo, storici e prospettici (backward- e forward-looking) e, a seconda delle necessità, dovranno coprire breve, lungo e medio periodo.

 

Coerenza con altre normative UE sulla finanza sostenibile

I contenuti della direttiva dovranno essere coerenti con altre iniziative normative dell’UE sulla finanza sostenibile. In particolare, il Regolamento UE 2019/2088 sulla trasparenza delle informazioni di sostenibilità nei servizi finanziari (SFDR) e il Regolamento UE 2020/852 sulla tassonomia, che richiede a imprese e investitori di pubblicare una serie di informazioni sull’allineamento delle proprie attività rispetto alla classificazione della tassonomia: per esempio, fatturato, spesa operativa (OpEx) e spesa in conto capitale (CapEx) per le imprese non finanziarie.

In particolare:

  • per quanto riguarda SFDR, gli standard di reporting saranno strutturati in modo tale da fornire le informazioni che occorrono agli operatori finanziari per soddisfare i requisiti di disclosure (per esempio, per riportare dati sugli impatti negativi sui fattori di sostenibilità delle politiche d’investimento);
  • in merito all’articolo 8 del Regolamento 2020/852, la CSRD richiederà alle imprese di riportare dati su fatturato, CapEx e OpEx derivanti da attività, prodotti e servizi allineati alla tassonomia.

 

Coerenza con gli standard internazionali

Gli standard di reporting dell’UE saranno compatibili con i sistemi già ampiamente diffusi a livello internazionale, come TCFD, GRI, SASB, IIRC, CDSB e CDP. Inoltre, dovranno contribuire all’iniziativa avviata dall’International Financial Reporting Standard (IFRS) per l’introduzione di principi comuni a livello globale.

 

Limited assurance

Le informazioni divulgate nell’ambito della CSRD dovranno essere soggette a audit (cioè a revisione da parte di un ente esterno accreditato dalle autorità nazionali) secondo il metodo della cosiddetta “limited assurance”: questa scelta è stata determinata dalla volontà di non imporre oneri eccessivi alle imprese e dalla constatazione che al momento non è possibile effettuare un processo di audit più approfondito a causa della mancanza di standard di assurance sulla sostenibilità. In futuro la Commissione UE potrà introdurre questi standard: solo a quel punto sarà possibile approfondire i requisiti di controllo e passare – eventualmente – a una “reasonable assurance”, una metodologia più approfondita e complessa.

 

Formato digitale

Le informazioni di sostenibilità dovranno essere pubblicate in formato elettronico XHTML; in questo modo potranno essere inserite all’interno del Portale Unico di Accesso per le Informazioni Finanziarie (ESAP) in corso di sviluppo. Le informazioni dovranno essere divulgate all’interno della relazione sulla gestione.

 

Cosa succederà nei prossimi mesi

Il testo della direttiva sarà soggetto ai negoziati tra Parlamento e Consiglio dell’UE, che condividono il potere legislativo con la Commissione. Se si giungerà a un accordo entro la metà del 2022, la direttiva sarà adottata a partire dal 2023, quindi le imprese saranno tenute a divulgare le informazioni di sostenibilità a partire da gennaio del 2024, sui dati relativi al 2023. Le PMI, invece, potranno iniziare a rendicontare tre anni più tardi, quindi in questo caso dal 2027 su dati del 2026.

Mentre si svolgeranno i negoziati tra le tre istituzioni (il cosiddetto “trilogo”), l’EFRAG svilupperà gli standard comuni di reporting, che dovranno essere inviati alla Commissione entro metà del 2022.

 

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