Disclosure e preferenze di sostenibilità dei clienti nel settore assicurativo

Il focus del Forum per la Finanza Sostenibile sui provvedimenti normativi dell’Unione Europea riguardanti l’industria SRI



Forum per la Finanza Sostenibile, 26 Mag 2022 - 17:00

Nelle ultime settimane, le principali novità di policy a livello europeo hanno riguardato il tema della disclosure e l’integrazione delle preferenze di sostenibilità dei clienti nella valutazione di idoneità, ai sensi della Insurance Distribution Directive (IDD). Inoltre, a livello italiano, la Banca d’Italia ha pubblicato le proprie Aspettative di vigilanza sui rischi climatici e ambientali, che fanno seguito alle iniziative in materia della Banca Centrale Europea.

Alla fine di aprile, lo European Financial Reporting Advisory Group (EFRAG), l’organizzazione europea nata nel 2001 per fornire alla Commissione supporto tecnico sui principi contabili e sulla rendicontazione, ha presentato la prima bozza di European Sustainability Reporting Standards, in consultazione fino all’8 agosto. L’introduzione di indicatori standardizzati a livello europeo per la rendicontazione di sostenibilità è prevista dalla proposta di Direttiva sul Corporate Sustainability Reporting (CSRD) con l’obiettivo di uniformare le reportistiche pubblicate dalle aziende, rendendole così più comparabili. Per raggiungere questo obiettivo, l’EFRAG ha proposto l’adozione di 13 indicatori di sostenibilità: due indicano principi generali, mentre i restanti 11 riguardano temi ambientali, sociali, etici e di governance.

Oltre che sulla disclosure delle imprese, a livello europeo si continua a lavorare intensamente anche sulla trasparenza degli operatori finanziari e dei loro prodotti. Sul fronte della Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR), le Autorità europee di vigilanza (ESAs) hanno ricevuto dalla Commissione EU due mandati per modificare il relativo regolamento delegato adottato il 6 aprile 2022 e attualmente in fase di scrutinio. Il primo mandato prevede emendamenti alle informazioni richieste in documenti precontrattuali, sito web e relazioni periodiche per garantire che l’esposizione dei prodotti agli investimenti in gas e nucleare sia pienamente trasparente. Il secondo mandato riguarda invece due aspetti. Da un lato, prevede la revisione degli indicatori sui principali impatti negativi (Principal Adverse Impacts - PAIs). Dall’altro, chiede alle ESAs di riesaminare la disclosure sui prodotti nell’ambito del Regolamento delegato SFDR, valutando se i requisiti legati agli articoli 5 e 6 del Regolamento tassonomia siano sufficienti.

Accanto alla richiesta di una maggiore trasparenza dei mercati finanziari, la Commissione Europea ha posto anche, attraverso la proposta di direttiva MiFID II, l’obbligo per gli operatori finanziari di prendere in considerazione le preferenze di sostenibilità dei clienti. A questo proposito, l’Autorità di vigilanza europea sui servizi assicurativi e i piani pensionistici (EIOPA) aveva posto in consultazione la bozza di Linee guida per l'integrazione delle preferenze di sostenibilità del cliente nella valutazione di idoneità ai sensi della IDD, secondo il Regolamento delegato UE 2021/1257. Quest’ultimo, approvato dalla Commissione Europea ad aprile 2021, ha introdotto nuove regole sull’integrazione dei fattori, dei rischi e delle preferenze di sostenibilità nel controllo e nella governance dei prodotti assicurativi. Le nuove regole prevedono l’integrazione degli elementi di sostenibilità anche nelle norme di comportamento e nella consulenza sui prodotti di investimento assicurativi. Le linee guida proposte da EIOPA puntano a garantire l’applicazione coerente e omogenea del regolamento delegato da parte di imprese, intermediari assicurativi e Autorità nazionali competenti e limitare possibili vendite scorrette di prodotti assicurativi. Come per MiFID II, è prevista la possibilità per gli intermediari di effettuare un downgrade delle preferenze di sostenibilità del cliente in caso di impossibilità di soddisfarne le richieste. Questa opzione limiterebbe quindi l’offerta ai prodotti già presenti in portafoglio e conseguentemente attenuerebbe la potenziale spinta verso un’innovazione di prodotto derivante dalle preferenze degli investitori. Al momento non esiste un orientamento definito in merito, che dovrebbe essere chiarito a valle della consultazione.

A fine aprile si è registrata un’importante novità anche a livello nazionale: la Banca d’Italia ha infatti pubblicato le proprie Aspettative di vigilanza sui rischi climatici e ambientali, a seguito dei provvedimenti della Banca Centrale Europea. La Banca d’Italia ha l’obiettivo di accelerare l’inclusione dei fattori ESG nelle strategie aziendali, nei sistemi di governo, controllo e gestione dei rischi e nell’informativa al mercato di banche, SIM, SGR, SICAV/SICAF autogestite, intermediari finanziari ex art. 106 del Testo Unico Bancario e relative società capogruppo, istituti di pagamento, istituti di moneta elettronica. Vengono fornite una serie di indicazioni non vincolanti di carattere generale: per esempio, il singolo intermediario dovrà accertare in via autonoma – secondo un principio di proporzionalità – la rilevanza dei rischi climatici e ambientali per il proprio modello di business, applicando soluzioni coerenti.

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