Cassazione: disciplina dell'attivita' di intermediazione e' vigilata dalla Consob
(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 21 apr - In tema di sanzioni amministrative qualora il soggetto abilitato a riscontrare gli estremi della violazione sia diverso da quello incaricato della ricerca e della raccolta degli elementi di fatto, l'atto di accertamento non puo' essere configurato fino a quando i risultati delle indagini svolte dal secondo non siano portati a conoscenza del primo, dovendo escludersi che le attivita' svolte dai due diversi organi possano essere considerate unitariamente al fine di valutare la congruita' del tempo necessario per l'accertamento delle irregolarita' e, conseguentemente, la ragionevolezza di quello effettivamente impiegato dall'amministrazione. Da tanto deriva che, in tema di disciplina dell'attivita' di intermediazione finanziaria, essendo la vigilanza delle norme, la cui violazione e' sanzionata come illecito amministrativo, affidata alla Consob, e non alla Banca d'Italia (la quale non e' legittimata ad avviare il procedimento sanzionatorio), il momento iniziale di decorrenza del termine per la contestazione non puo' essere fatto coincidere con il deposito presso la Banca d'Italia della relazione ispettiva redatta dal Servizio di vigilanza della medesima Banca d'Italia. Lo precisa la Cassazione con la sentenza n. 1154/2024.
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(RADIOCOR) 21-04-24 12:47:24 (0255) 5 NNNN