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Glossario finanziario - Definitività degli Ordini

Definizione

Termine a decorre dal quale gli ordini di trasferimento, la compensazione e i conseguenti pagamenti e trasferimenti sono vincolanti tra i partecipanti a un sistema, e nel caso di apertura di una procedura d'insolvenza nei confronti di un partecipante sono opponibili ai terzi, compresi gli organi preposti alla procedura medesima.

Approfondimenti

Ai sensi del Decreto Legislativo 12 aprile 2001, n. 210 “Attuazione della direttiva 98/26/CE sulla definitivita' degli ordini immessi in un sistema di pagamento o di regolamento titoli” con l’espressione “Definitivita' degli ordini di trasferimento e della compensazione” si intende che gli ordini di trasferimento, la compensazione e i conseguenti pagamenti e trasferimenti sono vincolanti tra i partecipanti a un sistema, e nel caso di apertura di una procedura d'insolvenza nei confronti di un partecipante sono opponibili ai terzi, compresi gli organi preposti alla procedura medesima, se gli ordini di trasferimento:
a) sono stati immessi nel sistema prima del momento di apertura della procedura d'insolvenza;
b) sono stati immessi nel sistema successivamente al momento di apertura della procedura d'insolvenza ed eseguiti il giorno stesso dell'apertura, qualora l'agente di regolamento o la controparte centrale o la stanza di compensazione provi che al momento dell'immissione non era a conoscenza dell'apertura insolvenza, ne' avrebbe dovuto esserlo.
L'apertura di una procedura di insolvenza non ha effetto retroattivo sui diritti e sugli obblighi dei partecipanti connessi con la loro partecipazione a un sistema, sorti prima del momento di apertura della procedura stessa.
Monte Titoli, gestore del sistema di liquidazione e regolamento in Italia (Express II), stabilisce che le operazioni immesse in Express II sono definitive, ai sensi e per gli effetti del Dlgs 210/01, dal momento dell’avvio del ciclo notturno della liquidazione netta della data di regolamento o, se immesse unicamente nella liquidazione lorda, dal momento dell’immissione nella liquidazione lorda.

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