Il mercato ExtraMOT
ExtraMOT è il sistema multilaterale di negoziazione (MTF) di Borsa Italiana per gli strumenti obbligazionari.
Il mercato ExtraMOT è operato sulla piattaforma Millenium con caratteristiche microstrutturali analoghe a quelle del mercato regolamentato MOT.
Il listino del mercato MTF include obbligazioni e altri titoli di debito già ammessi alle negoziazioni in un mercato regolamentato dell’Unione Europea portati in negoziazione su iniziativa di Borsa Italiana o su richiesta di un operatore,. Il regolamento prevede inoltre la possibilità di ammettere alle negoziazioni titoli di Stato esteri e, a partire da maggio 2011, obbligazioni bancarie non quotate su domanda dell’emittente o di un operatore da esso incaricato.
I requisiti di ammissione al mercato e i requisiti informativi sono definiti nel rispetto della normativa di riferimento al fine di consentire l’accesso al mercato anche ad investitori non professionali (si rinvia al paragrafo successivo per approfondimenti).
Per la negoziazione di strumenti di debito di PMI o project bond, dall’11 febbraio 2013 è stato creato un Segmento Professionale, riservato esclusivamente ad investitori professionali. Per i dettagli si rinvia alla sezione dedicata.
ExtraMOT prevede una fase di asta di apertura dalle ore 8.00 alle ore 9.00 e la negoziazione continua dalle ore 9.00 alle ore 17.30; durante la negoziazione i contratti sono conclusi mediante abbinamento automatico delle proposte ordinate in base al criterio prezzo/tempo. Come tutti i mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana, è caratterizzato da una modalità di negoziazione cosiddetta “order driven” attraverso la quale chiunque (sia il cliente finale di un intermediario oppure un operatore che negozia in conto proprio) può inserire proposte sullo strumento di riferimento consentendo la presenza di una pluralità di interessi in acquisto e in vendita.
E’ prevista la presenza di operatori specialisti che sostengono la liquidità degli strumenti negoziati. Per i titoli ammessi alle negoziazioni su richiesta dell’emittente o di un operatore tale presenza è obbligatoria e rappresenta un requisito di ammissione nonché un requisito di permanenza degli strumenti sul mercato. Ciò consente di poter presumere che tutti gli strumenti negoziati su ExtraMOT siano liquidi ai sensi della Comunicazione Consob del 2 marzo 2009 n. 9019104 in materia di titoli illiquidi.
Gli operatori specialisti sono tenuti a esporre continuativamente proposte in acquisto e in vendita il cui quantitativo minimo è determinato da Borsa Italiana tenuto conto delle caratteristiche di ciascuno strumento finanziario. Su richiesta motivata dello specialista gli obblighi potranno essere limitati all’esposizione continuativa di proposte in acquisto.
Analogamente a quanto avviene per il mercato MOT i contratti possono essere liquidati in Euronext Securities Milan oppure presso i servizi esteri Euroclear e Cleastream Banking Luxembourg, tramite il servizio XTRM, il terzo giorno di calendario successivo alla stipulazione. Sarà data evidenza del servizio di liquidazione prescelto per ciascuno strumento finanziario nell’Avviso con cui si comunica l’inizio delle negoziazioni.
La vigilanza del mercato è effettuata secondo le regole e le procedure in essere per i Mercati Regolamentati di Borsa Italiana, ovvero ponendo in essere una costante attività di controllo delle negoziazioni con la possibilità, in considerazione di particolari andamenti del mercato, di interrompere la negoziazione continua e, contestualmente, ripristinare una fase di asta, tesa a ristabilire un ordinato svolgimento delle negoziazioni stesse oppure, nei casi più gravi, di sospendere le negoziazioni di strumenti o l’attività di operatori.
Il sistema di negoziazione, inoltre,,assicura il funzionamento di meccanismi di controllo sui prezzi delle proposte immesse e sui prezzi dei contratti. Infatti non è permesso l’inserimento di proposte aventi prezzi che si discostano eccessivamente dal prezzo di riferimento ed esiste un processo di validazione dei prezzi dei contratti che tiene anche conto dello scostamento dal prezzo del precedente contratto concluso.
ExtraMOT e l’art.100 bis del TUF
Come specificato nel regolamento del mercato (cfr avviso n. 17792 del 3 dicembre 2009), ExtraMOT è accessibile anche a investitori non professionali e le vendite effettuate in tale mercato non sono soggette all’applicazione dell'articolo 100-bis, commi 2 e 3 del Testo Unico della Finanza ("TUF").
L’Art. 100-bis, ai commi 2 e 3 del TUF ha infatti configurato come un’ipotesi di offerta al pubblico il caso in cui prodotti finanziari che abbiano costituito oggetto in Italia o all' estero di un collocamento riservato a investitori qualificati siano nei dodici mesi successivi sistematicamente rivenduti a investitori non qualificati a condizione che non sia stato pubblicato un prospetto. Laddove invece si sia in presenza di un prospetto (comma 3), il contratto è valido e la responsabilità dei soggetti abilitati presso i quali è stata effettuata la rivendita è esclusa. E’ inoltre espressamente prevista la non applicabilità dell’articolo 100-bis con riferimento alla rivendita di titoli di debito emessi da Stati membri dell'OCSE con rating investment grade.
L’applicabilità dell’articolo 100-bis è pertanto esclusa nel caso di rivendita sistematica a investitori non qualificati:
- effettuata a seguito della pubblicazione di un prospetto;
- con riferimento a titoli di debito di Stati OCSE.
Nel dicembre 2008 la Consob ha espressamente escluso l’applicabilità dell’articolo 100-bis, commi 2 e 3 alle offerte di vendite effettuate nei sistemi multilaterali di negoziazione aventi ad oggetto strumenti finanziari, emessi da soggetti italiani o esteri ammessi alle negoziazioni in un mercato regolamentato italiano o di un altro paese dell' Unione Europea.
Questo nell’ambito del combinato disposto dell’ articolo 2, comma 6, al numero 1 e comma 7 dove è stato definitivamente chiarito che ai fini dell’esclusione dall’ambito di applicazione dell’articolo 100-bis rileva lo status di strumento finanziario ammesso alle negoziazioni in un mercato regolamentato a prescindere dalla pubblicazione di un prospetto che viene data per presupposta. Si ribadisce inoltre che l’articolo 100 bis, commi 2 e 3 non si applica agli strumenti di cui al comma 4 del medesimo articolo ossia i titoli di debito di stati OCSE.
Inoltre, nel disposto dell’articolo 2, commi 3 e 4 Consob ha escluso l’applicabilità dell’articolo 100-bis, commi 2 e 3 alle offerte di vendite effettuate nei sistemi multilaterali di negoziazione aventi ad oggetto strumenti per i quali venga messo a disposizione un documento di ammissione contenente le informazioni sufficienti affinché gli investitori possano pervenire ad un giudizio sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria e sulle prospettive dell'emittente, nonché sugli strumenti finanziari e sui relativi diritti e per i quali sussistano, per la durata delle negoziazioni, obblighi finalizzati a rendere accessibili al pubblico informazioni sufficienti a permettere agli investitori di pervenire a un giudizio sull'investimento. Il documento di ammissione non è richiesto nei casi in cui l'offerta abbia ad oggetto strumenti finanziari per la cui offerta al pubblico sia stato pubblicato, non più di dodici mesi prima dell'ammissione alle negoziazioni nel sistema multilaterale, un prospetto redatto conformemente alle disposizioni comunitarie.
Il novero degli strumenti ammissibili alle negoziazioni sul mercato ExtraMOT, i requisiti di listing e gli obblighi informativi sono stati definiti nel rispetto delle fattispecie in cui l’articolo 100-bis commi 2 e 3 non è espressamente applicabile, pertanto il mercato è accessibile anche a investitori non professionali e alle vendite effettuate in tale mercato non si applica l’articolo 100-bis, commi 2 e 3 del Testo Unico della Finanza.