Finanziaria 2008: diritti e doveri dei lavoratori atipici
La finanziaria del 2008 introduce alcune significative novità sia dal punto di vista contrattuale che previdenziale
04 Feb 2008 - 10:06
La finanziaria del 2008 introduce alcune significative novità sia dal punto di vista contrattuale che previdenziale. Con l’entrata in vigore della legge che recepisce il Protocollo sul welfare del 23 luglio scorso, imprese e consulenti dovranno adeguarsi ai cambiamenti sia sui contratti sia sulla contribuzione.
Novità per i contratti atipici
Il cosiddetto “job on call” o lavoro a chiamata non potrà più essere stipulato, se non nel settore del turismo e dello spettacolo e solo se previsto dai relativi contratti nazionali. I lavori “intermittenti” saranno d’ora innanzi regolati dai contratti di categoria che ne stabiliranno le condizioni e i requisiti.
Un’ulteriore significativa novità riguarda il tetto temporale massimo per i contratti a termine, che dal 2008 non potranno superare i 36 mesi. Se per effetto della successione di contratti che riguardino mansioni equivalenti il rapporto di lavoro dovesse superare i 36 mesi, si trasformerà in un tempo indeterminato. La regola può essere derogata per una sola volta a condizione, però, che il nuovo contratto a termine sia stipulato presso la Direzione provinciale del lavoro competente per territorio e con l'assistenza di un rappresentante di una delle organizzazioni sindacali più rappresentative sul piano nazionale cui il lavoratore sia iscritto o conferisca un mandato.
Alcune novità all’orizzonte anche sul fronte del part-time, su cui saranno i contratti stipulati dai sindacati più rappresentativi a stabilire clausole flessibili con riferimento alla variazione della collocazione. Le imprese, infine, dovranno dire addio alla somministrazione a tempo indeterminato.
Le nuove vesti del regime contributivo
Aumentano con il 1° gennaio anche i contributi previdenziali per i lavoratori parasubordinati, le cui aliquote contributive e di computo delle prestazioni passano dal 23% al 24% per aumentare progressivamente di un punto percentuale fino al 2010 (26%). Per i soggetti iscritti anche ad altre gestioni l'aliquota contributiva pensionistica e la relativa aliquota di computo sono invece stabilite in misura pari al 17% a decorrere dal 1° gennaio 2008 (attualmente è del 16 per cento).
Maternità parasubordinataIn recepimento della modifica proposta dalla commissione Lavoro della Camera, viene ampliata l'estensione alle lavoratrici iscritte alla gestione separata Inps, non iscritte ad altre forme pensionistiche obbligatorie, della tutela prevista per le lavoratrici dipendenti con maternità a rischio. Non si potranno inoltre impiegare le lavoratrici al trasporto e al sollevamento pesi, ai lavori faticosi e insalubri, con spostamento della lavoratrice ad altre mansioni durante il periodo di gravidanza. Previsto, infine, che le aliquote contributive dovranno essere rideterminate da un decreto interministeriale Lavoro ed Economia.
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