Glossario finanziario - Mercato Italiano dei Derivati su Azioni (IDEM)
Definizione
Mercato regolamentato gestito dalla Borsa Italiana S.p.A., in cui si negoziano contratti futures e contratti d¿opzione aventi come attività sottostante (underlying) indici e singoli titoli azionari.
Approfondimenti
L'IDEM e¿ nato il 28 novembre 1994, con l'avvio delle negoziazioni telematiche sul FIB30 (future sullindice MIB30). A partire dal novembre 1995 e¿ iniziata la negoziazione del MIBO30 (opzione sul MIB30). A febbraio 1996 sono stati introdotti i primi 5 contratti dopzione iso-alfa (opzioni su singole azioni ammesse alla quotazione ufficiale in Borsa o nel Nuovo Mercato), il cui numero e¿ aumentato nel corso degli anni. Dal marzo 1998 la negoziazione sullIDEM riguarda anche il FIDEX (future sul MIDEX). Dal 3 luglio 2000 e¿ stato introdotto il contratto future MiniFIB30 (future sullindice MIB 30). Dal luglio 2002 sono negoziati sull'IDEM contratti future su azioni.
Attualmente, quindi, sull'IDEM sono negoziati contratti futures sugli indici S&P/MIB e MiniS&P/MIB e su singole azioni, contratti di opzione sull'indice S&P/MIB e su singoli titoli (iso-alfa). Le attivita¿ sottostanti (underlying) possono essere strumenti finanziari, tassi di interesse, valute, merci e relativi indici, devono possedere requisiti di liquidita¿ e continuita¿ delle negoziazioni e di disponibilita¿ delle informazioni rilevanti per il corretto funzionamento del mercato.
Le negoziazioni si svolgono, dalle 9.00 alle 17.40, in ununica fase di negoziazione continua, allinterno della quale si procede anche alla conclusione dei contratti. Le proposte di negoziazione (PDN) sono immesse nel book in forma anonima e devono contenere informazioni relative allo strumento da negoziare, alla quantita¿, al tipo di operazione, al tipo di conto e alle condizioni offerte. Le PDN riguardano singole serie contrattuali dove per serie si intende l'insieme dei contratti su un dato strumento che hanno la medesima scadenza e, nel caso di opzioni, attribuiscano la stessa facolta¿ al medesimo prezzo di esercizio.
Le negoziazioni si svolgono in base a due tipologie di informazioni sulle intenzioni negoziali:
- quotazioni (riservate ai market makers);
- proposte di negoziazione a loro volta distinte in:
a. proposta singola;
b. proposta combinata standard (combinazione di due ordini su due diverse serie la cui esecuzione deve essere simultanea);
c. proposta combinata non standard (combinazione libera di due o più ordini su serie differenti la cui esecuzione deve essere simultanea)
d. quotazioni, ossia le proposte di acquisto e vendita formulate dai market makers in adempimento dei loro obblighi.
Le PDN possono essere con o senza limite di prezzo. Esistono poi delle particolari proposte di negoziazione, ossia le PDN interbank, nelle quali la controparte e¿ esclusivamente un operatore predeterminato e le PDN internal, per le quali la controparte e¿ lo stesso operatore che ha immesso la proposta
Gli scambi possono essere effettutati attraverso la presenza di operatori market makers, al fine di garantire la liquidita¿ degli strumenti negoziati (si parla di mercato dei market makers). Il ruolo di market maker puo¿ essere assunto da operatori iscritti nell'apposito albo. L'elenco dei market maker e¿ diviso in sezioni corrispondenti ai contratti negoziati e in sottosezioni relative alla tipologia di obblighi a loro carico. Si distinguono in:
- Primary Market Maker: assoggettati all'obbligo di quotazione continuativa;
- Market Maker: soggetti all'obbligo di rispondere alle richieste di quotazione.
Per assicurare il buon fine dei contratti negoziati e¿ prevista la presenza di una Clearing House che in Italia e¿ la Cassa di Compensazione e Garanzia, che assume automaticamente il ruolo di controparte di tutti i contratti eseguiti.
Durante la negoziazione sono diffuse al pubblico, in tempo reale e per ogni serie di contratti negoziata, le seguenti informazioni: ora di conclusione dellultimo contratto; prezzo e quantita¿ dellultimo contratto concluso; prezzo minimo e prezzo massimo registrati fino al momento della rilevazione; primi cinque prezzi in acquisto e in vendita, con le relative quantita¿ aggregate; prezzo di chiusura della seduta precedente e primo prezzo della seduta corrente; numero di contratti conclusi. Al termine di ogni seduta di Borsa sono diffuse al pubblico, per ogni serie, le seguenti informazioni: prezzo medio dei contratti conclusi, ponderato per le relative quantita¿; prezzo minimo e massimo registrati durante la seduta; prezzo di chiusura; numero di contratti conclusi; numero di posizioni aperte (open interest); volatilita¿ implicite, relative ai prezzi di chiusura delle opzioni. Il Prezzo Ufficiale di ciascuno strumento e¿ dato dal prezzo di chiusura giornaliero.
Un investitore che vuole operare sugli strumenti finanziari negoziati sullIDEM deve rivolgersi ad un intermediario, che attesti la propria adesione (generale, individuale o indiretta) come clearing member alla Cassa di Compensazione e Garanzia. In particolare, i soggetti abilitati all'operativita¿ sull'IDEM sono:
- imprese d'investimento: SIM e imprese d'investimento comunitarie ed extra-comunitarie;
- banche, se autorizzate dalla Banca d'Italia;
- agenti di cambio ancora in carica, che possono operare solo come broker, immettendo ordini solo per i clienti e non per conto proprio.
I contratti conclusi sono registrati in un apposito archivio elettronico, indicando il numero progressivo del contratto, lora di inserimento della proposta, lora di esecuzione, la serie negoziata, la quantita¿ ed il prezzo unitario, i dati di identificazione degli operatori acquirenti e venditori, il tipo di conto (proprio o per conto terzi) e leventuale indicazione di apertura o chiusura delle posizioni. Tali informazioni sono inviate automaticamente dal sistema di riscontro e rettifica giornalieri al sistema di compensazione e garanzia.
La liquidazione dei contratti a scadenza puo¿ avvenire per cash settlement oppure in effettivo.
La compensazione e la garanzia dei contratti negoziati sull'IDEM e¿ gestita dalla Cassa di Compensazione e Garanzia che agisce anche quale controparte unica di tutte le transazioni.
Acronimo
IDEM
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