1. Gli operatori autorizzati possono pubblicare le operazioni aventi ad oggetto azioni ammesse alle negoziazioni in un mercato regolamentato o altri strumenti finanziari ammessi alle negoziazioni in un mercato regolamentato italiano eseguite al di fuori di una sede di negoziazione, ai sensi del Titolo IV, Capo II e III del Regolamento Mercati Consob, mediante l’utilizzo di apposite strutture telematiche.
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